martedì 14 febbraio 2012

Abrogazione delle tariffe professionali - art. 9 del D.L. 1/2012.

L’art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe professionali ed ha stabilito che per la liquidazione giudiziale dei compensi del professionista il giudice dovra’ fare riferimento a “parametri ministeriali (tra l'altro non ancora predisposti!).
Detti “parametri” ministeriali non potranno essere usati dal professionista nel contratto individuale di conferimento dell’incarico professionale, pena la nullita’ della pattuizione sul compenso. L’irrazionalita’ di tale previsione si palesa nel momento in cui, essendo nulla detta pattuizione, il professionista dovra’ rivolgersi al giudice per la liquidazione delle proprie competenze e questi le liquidera’ secondo quei medesimi parametri ministeriali non direttamente applicabili dal professionista.
Secondo il D.L. 1/2012 il compenso del professionista deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico; tanto vale pattuirlo per iscritto stipulando un contratto che costituisca altresi la prova dell’adempimento, da parte dell’avvocato, di tutti gli adempimenti che le varie normative succedutesi nel tempo hanno imposto via via agli avvocati, burocratizzando sempre piu’ il rapporto con il cliente.
Il preventivo unitamente con il contratto di incarico professionale dovrà contenere:
  1. gli adempimenti degli obblighi dell’avvocato di identificazione del cliente, di informare il cliente ai sensi delle normative sul trattamento dei dati personali, in materia di antiriciclaggio e di mediazione obbligatoria;
  2. il quantum forfettariamente stabilito per un grado del giudizio o per l’assistenza nella fase stragiudiziale della pratica oltre cnpa ed iva;
  3. spese di studio quali lettere, fax, mail, trasferte, ecc…;
  4. anticipazioni da documentare dettagliatamente (come peraltro avveniva anche vigenti le tariffe);
  5. modalita’ e tempi di pagamento delle competenze, stabilendo sostanzialmente pagamenti a Sal;
  6. eventuale previsione di un premio o palmario a raggiungimento di un obiettivo, , evidenziando peraltro che trattasi di pattuizione ben diversa dalla quota lite che continua ad essere vietata ex art. 1261 c.c.;
  7. sara’ possibile pattuire anche un compenso forfettario orario;
  8. vengono poi disciplinati i casi di liquidazione delle spese legali a favore del cliente in misura inferiore o superiore rispetto al compenso pattuito;
  9. infine segnalo l’opportunita’ di valutare l’inserimento di una clausola compromissoria in caso di controversia con il cliente, escludendo dalla cognizione del giudice ordinario tali antipatiche vertenze.
Il D.L. 1/2012 ha omesso qualsiasi disciplina transitoria, con la conseguenza che mentre tutta l’attivita’ professionale svolta fino alla data di entrata in vigore dello stesso viene parcellata in base alle tariffe, per l’attivita’ svolta successivamente dovra’ essere pattuito il compenso con il cliente. 

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