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martedì 29 maggio 2012

CIRCOLAZIONE STRADALE: Multa illegittima se fatta da vigili in borghese.

Tribunale Camerino, sentenza 13.04.2012.

La fattispecie posta all’esame del Tribunale di Camerino concerne la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5771/2008, il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”.
Da ciò si radica l’illegittimità della contestazione nel caso di specie.
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771). In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano stabilito che “in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della Polizia Municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla Polizia Municipale sono altresì attribuite, in virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria”.
Orbene, argomentava la Corte, giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo.
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della Legge 689/1981 attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Ne deriva che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è illegittimo.

(fonte: www.altalex.com)

mercoledì 23 maggio 2012

AMMINISTRATIVO: Apple: il Tar conferma la multa dell’Antitrust per pratiche commerciali scorrette.


TAR Lazio-Roma, sez. I, sentenza 16.05.2012 n° 445

Il giudice amministrativo ha confermato le sanzioni pecuniarie (circa 900mila euro) che l’Antitrust aveva inflitto ad Apple per pratiche commerciali scorrette.Così ha infatti stabilito la prima sezione del TAR Lazio, con la sentenza del 16 maggio 2012, n. 4455, con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da Apple Italia, Apple Retail Italia ed Apple International.
L’Antitrust ha contestato alle citate società del gruppo (che operano nel territorio italiano) la non piena applicazione della garanzia legale biennale (ai consumatori), nonché le informazioni poco chiare circa gli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento (sui prodotti hardware marchiati con la “mela”).
Le pratiche ritenute “scorrette” sintetizzate dal Garante sono nello specifico le seguenti, ossia:
  • informazioni date sulla natura, sul contenuto e sulla durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento, assieme alla mancanza di chiarimenti circa l’esistenza della garanzia legale biennale; tali carenze erano tali da indurre il consumatore a sottoscrivere un contratto aggiuntivo nel momento in cui la copertura del servizio a pagamento si sovrapponeva in parte alla garanzia legale grauita prevista dal Codice del Consumo;
  • presso i punti vendita e/o comunque sui siti internet relativi alla società, sia nel momento dell’acquisto che in quello di richiesta dell’assistenza, i consumatori non venivano adeguatamente informati circa i diritti di assistenza gratuita biennale (come da codice del consumo) ostacolando, così, l’esercizio degli stessi consumatori, con la limitazione del riconoscimento della garanzia convenzionale del produttore di un anno.
Nella decisione che qui si commenta, comunque, i giudici del TAR, pur confermando le sanzioni pecuniarie, hanno accolto, seppur parzialmente, uno dei ricorsi presentanti (nello specifico quello di Apple Sales International), relativamente alla parte in cui si richiedeva la modifica dell’ordine di adeguamento della dicitura da apporre sulle confezioni Apple Care Protection Plan.

(fonte: www.altalex.com)