Il
giudice amministrativo ha confermato le sanzioni pecuniarie (circa
900mila euro) che l’Antitrust aveva inflitto ad Apple per pratiche
commerciali scorrette.Così ha infatti stabilito la prima sezione del TAR Lazio, con la
sentenza del 16 maggio 2012, n. 4455, con cui sono stati respinti i
ricorsi presentati da Apple Italia, Apple Retail Italia ed Apple
International.
L’Antitrust ha contestato alle citate società del gruppo (che operano nel territorio italiano) la non piena applicazione della garanzia legale biennale (ai consumatori), nonché le
informazioni poco chiare circa gli ambiti di copertura dei servizi di
assistenza aggiuntiva a pagamento (sui prodotti hardware marchiati con
la “mela”).
Le pratiche ritenute “scorrette” sintetizzate dal Garante sono nello specifico le seguenti, ossia:
- informazioni date sulla natura, sul contenuto e sulla durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento, assieme alla mancanza di chiarimenti circa l’esistenza della garanzia legale biennale; tali carenze erano tali da indurre il consumatore a sottoscrivere un contratto aggiuntivo nel momento in cui la copertura del servizio a pagamento si sovrapponeva in parte alla garanzia legale grauita prevista dal Codice del Consumo;
- presso i punti vendita e/o comunque sui siti internet relativi alla società, sia nel momento dell’acquisto che in quello di richiesta dell’assistenza, i consumatori non venivano adeguatamente informati circa i diritti di assistenza gratuita biennale (come da codice del consumo) ostacolando, così, l’esercizio degli stessi consumatori, con la limitazione del riconoscimento della garanzia convenzionale del produttore di un anno.
Nella decisione che qui si commenta, comunque, i giudici del TAR, pur
confermando le sanzioni pecuniarie, hanno accolto, seppur parzialmente,
uno dei ricorsi presentanti (nello specifico quello di Apple Sales
International), relativamente alla parte in cui si richiedeva la
modifica dell’ordine di adeguamento della dicitura da apporre sulle
confezioni Apple Care Protection Plan.
(fonte: www.altalex.com)
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