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venerdì 25 maggio 2012

SEPARAZIONE: Mantenimento: lui ha una busta paga da 1.000 euro ma dovrà pagarne 1.100 alla ex Tratto da: Mantenimento: lui ha una busta paga da 1.000 euro ma dovrà pagarne 1.100 alla ex moglie.

E' sempre più difficile comprendere quali siano i criteri adottati dai diversi Tribunali italiani per determinare la misura del mantenimento in caso di separazione. In mancanza di tabelle di legge risulta evidente che la decisione non potrà che essere presa caso per caso. Accade sempre più spesso però di avere a che fare con situazioni limite come quella che ha coinvolto un padre separato che, pur avendo depositato la documentazione fiscale attestante un suo reddito mensile di circa 1.000 euro (questa la sua busta paga), si è visto condannare al pagamento di un assegno di mantenimento di 1.100 Euro mensili in favore della ex moglie (oltretutto titolare di reddito autonomo) e della figlia minorenne. La decisione è del Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza n. 312/12) che nella parte motiva del provvedimento ha preso in considerazione la situazione patrimoniale della coppia in costanza di matrimonio. Nella fattispecie la ex moglie ha documentato un reddito mensile di 456 euro mentre il marito ha documentato un reddito mensile di 1.000 euro. Secondo il Tribunale però la donna data l'età non può avere prospettive di miglioramento della sua situazione occupazionale, mentre il reddito documentato dal marito non sarebbe credibile dato il tenore di vita che la coppia avrebbe avuto in passato. In sostanza secondo quanto si legge in sentenza, è necessario che il marito garantisca un assegno alla ex moglie che le consenta di far fronte alle proprie difficoltà economiche per garantirle uno stato di vita paragonabile alle condizioni ante separazione quando il menage coniugale le assicurava una situazione di vita serena e di buon livello medio. Insomma il Tribunale ha presunto che se la coppia ha avuto in passato un tenore di vita più elevato, rispetto a quanto documentato da entrambi, verosimilmente è il marito ad avere un reddito maggiore rispetto a quanto indicato in busta paga. I modelli unici prodotti dal marito, secondo il Tribunale, non sarebbero idonei a dimostrare le reali risorse patrimoniali ed economiche della coppia e pertanto, tenendo conto della qualità di vita pregressa si devono ipotizzare capacità patrimoniali maggiori. Di qui la decisione di fissare il mantenimento nella complessiva  somma di 1100 Euro. 
La sentenza in esame dimostra, come detto, che non esiste una proporzionalità tra il reddito dichiarato e l'assegno di mantenimento dovuto, ed infatti, i giudici, sempre più spesso e senza logica alcuna prevedono condanne del genere basate, per lo più, su semplici presunzioni e mai confortate da dati reali.

(Fonte: StudioCataldi.it)

domenica 19 febbraio 2012

SEPARAZIONE: Lo stile di vita della donna riduce l'assegno di mantenimento. - Cassazione Civile , sez. I, sentenza 27.12.2011 n° 28892.

L'assegno di mantenimento concesso alla ex moglie va  ridotto  se questa, nel corso del matrimonio, invece di dedicare il suo tempo alla famiglia, trascorra il suo tempo frequentando locali notturni. 
E' quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 27 dicembre 2011, n. 28892.
Ed infatti, la donna, madre di due figli di 10 e 12 anni, si vedeva ridurre l'assegno di mantenimento a causa della sua abitudine di frequentare locali notturni, anche durante i primi anni di nozze quando i figli erano piccoli. La donna, inoltre, era solita abusare di sostanze alcoliche e di psicofarmaci tanto da doversi sottoporre a terapie psicoanalitiche.
Secondo l’orientamento ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dai giudici di legittimità, in tema di scioglimento del matrimonio (art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74), una volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, così come previamente accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, tra i quali si evidenziano: a) le ragioni della decisione; b) il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune; c) il reddito di entrambi; d) la durata del matrimonio; elementi che debbono essere presi a riferimento anche come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto.
Il giudice, nella quantificazione dell’assegno, non deve necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche ad alcuni o ad uno solo di essi.
In tale contesto, i giudici della Prima Sezione Civile, nella specie,  hanno disposto la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto alla ex moglie in considerazione della vita disordinata tenuta in costanza di matrimonio a causa del minore apporto dato dalla donna alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune.