Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143
L’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) esonera l'avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a
dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui
è assegnato.
Lo
hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20
giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del
R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125
c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.
La
Suprema Corte precisato che, stante il mutato contesto normativo che
prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli
atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la
domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità
giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà
soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto
dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicato al proprio ordine.
(fonte: www.altalex.com)
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