Cassazione penale , sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192
È esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per
l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al
fine di sottoporsi al test alcolemico.
Ciò ove non si sia verificato alcun incidente stradale.
Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione
quarta penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.
Come noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e
sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico
consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è
pari a 0,5 g/l nel sangue.
Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato
fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test;
avevano, quindi, chiesto al conducente di seguirli al fine di
sottoporsi, appunto, a tale test presso un comando della polizia
stradale (distanza oltre 30 km).
Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.
Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione
del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice
della strada; il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il
fatto non sussiste.
Decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di
quanto asserito dal tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie
concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della
strada.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso
evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in
materia penale.
Facendo riferimento agli accertamenti previsti dall’articolo 186 cds.
Comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo
del conducente; in assenza di una simile previsione non si può, quindi,
ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti
senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di
legalità (nella materia della libertà personale).
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte, il
conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un
obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo
strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il
luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.
In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non
sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del
codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista
dalle citate disposizioni.
Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.
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