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mercoledì 13 giugno 2012

PENALE: Seguire gli agenti non è obbligatorio se sprovvisti di etilometro.

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192

 È esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.
Ciò ove non si sia verificato alcun incidente stradale.
Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.
Come noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.
Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test; avevano, quindi, chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test presso un comando della polizia stradale (distanza oltre 30 km).
Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.
Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada; il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.
Decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della strada.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale.
Facendo riferimento agli accertamenti previsti dall’articolo 186 cds. Comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente; in assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà personale).
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte, il conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.
In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.
Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.

(Altalex, 7 giugno 2012. Nota di Manuela Rinaldi)

lunedì 5 marzo 2012

CIRCOLAZIONE STRADALE: l’uscita di strada senza conseguenze è considerata incidente stradale

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 16.02.2012 n° 6381.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 21 dicembre 2011 – 16 febbraio 2012, n. 6381

Ritenuto in fatto
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.M. avverso la sentenza emessa in data 12.1.2011 dalla Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma di quella in data 16.2.2010 del Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo, tra l'altro, rideterminava la pena Inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) aggravato ai sensi del comma 2 bis C.d.S. (per aver provocato, guidando in stato di ebbrezza, la fuoriuscita dell'autovettura da lui condotta dalla sede stradale: fatto del 27.12.2008) in mesi due di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, con la confisca amministrativa dell'autovettura.

Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. sostenendo che al termine incidente stradale non poteva darsi altro significato che collisione con altri utenti della strada e non già quello di qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse del tutto aspecifiche e manifèstamente infondate.

Invero, il ricorrente rappresenta doglianze, per un verso, già vagliate dalla Corte territoriale e che le ha disattese con motivazione ampia e congrua ed assolutamente plausibile, laddove ha ravvisato la sussistenza della contestata aggravante. Ed è stato affermato che wè inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità" (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109). Per altro verso, le censure sono manifestamente infondate.

Invero, è stata correttamente attribuita, nel caso di specie, la valenza di "incidente stradale" anche alla mera fuoriuscita dell'autovettura dalla sede stradale. Il concetto di "incidente stradale" (che già compare nell'art. Il C.d.S. a proposito dell'attribuzione dell'accertamento agli organi di polizia stradale) richiamato, ai fini dell'Integrazione dell'aggravante prevista dai comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S., è ben più ampio di quelli d'investimento e di collisione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi: infatti, esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l'incolumità altrui e dello stesso conducente.

Si verte, invero, nel campo della "sicurezza stradale" la quale, come tale, esige che anche quelle condotte di guida che pongano a mero rischio l'incolumità pubblica (ivi compresa quella dello stesso guidatore) siano valutate con particolare severità e conseguentemente sanzionate più gravemente.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.