L'interessante sentenza 23 marzo 2012 del GdP di Napoli aggira il problema della mediazione obbligatoria per quanto riguarda le cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace.
Giudice di Pace Napoli, sez. II, sentenza 23.03.2012.
Nella causa in questione, la controparte aveva sollevato l'eccezione di
improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento
di mediazione obbligatorio di cui al D.Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli.
Il GdP di Napoli rigetta l'eccezione, sostenendo che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa, in virtù dell'art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non contenziosa ai sensi dell'art. 322 c.p.c.
Per cui, non avendo il D.Lgs. 28/2010 previsto alcuna abrogazione delle suddette norme del codice di procedura civile, "nel
procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni
di cui al libro II, titolo II, dall'art. 11 al 322 c.p.c.".
"Una diversa interpretazione", continua il giudice, "non
solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si
rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che
si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto
del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la
conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale
ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art.
322 c.p.c. E pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo
conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di
tale finalità".
Quindi, il Gdp di Napoli ha statuito che, nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile, in base ai quali nell'ambito del rito dinanzi al GdP sono già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.
Quindi, il Gdp di Napoli ha statuito che, nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile, in base ai quali nell'ambito del rito dinanzi al GdP sono già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.
Il giudice aggiunge, inoltre, che comunque il mancato esperimento del
tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della
domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un
termine di 15 giorni per la proposizione dell'istante con la fissazione
di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto
dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15
giorni).
La sentenza, ben argomentata, presenta un vizio di fondo, in quanto
dinanzi ad una eccezione di parte avrebbe dovuto applicare correttamente
la disciplina legislativa, nel senso di riaffermare la obbligatorietà
del tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli organismi accreditati
presso il Ministero della Giustizia, adottando i provvedimenti di cui
all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e disponendo il rinvio della udienza, anziché procedere oltre nell’esame del merito.
Il non averlo fatto getta un’ombra sulla sentenza del GdP di Napoli,
che significa di fatto la sostanziale abrogazione della mediazione
obbligatoria, e sulla iniziativa di matrice forense volta a riportare
dinanzi al Giudice di Pace la conciliazione nella materia delle
controversie concernenti le controversie relative al risarcimento danni
da circolazione di veicoli (e natanti), che trae spunto dalla pronuncia
che si annota.
(fonte: www.altalex.com / www.altamediazione.it)
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