Tribunale Camerino, sentenza 13.04.2012.
La fattispecie posta all’esame del Tribunale di Camerino concerne la
questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per
violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia
Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5771/2008, il giudice conclude che “a
differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale
e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale
rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui
sono in servizio”.
Da ciò si radica l’illegittimità della contestazione nel caso di specie.
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del
provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale
elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771). In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano stabilito che “in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981
e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della Polizia Municipale sono
competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni
amministrative: alla Polizia Municipale sono altresì attribuite, in
virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia
giudiziaria”.
Orbene, argomentava la Corte, giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b)
dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi
agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di
una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori
del servizio è da ritenersi illegittimo.
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della Legge 689/1981
attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare
tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia
di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia
Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le
limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di
polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e
limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Ne deriva che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada
compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del
servizio è illegittimo.
(fonte: www.altalex.com)
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