Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 11.05.2012 n° 2730
Gli
Enti locali possono conferire al professionista un incarico di
patrocinio legale senza ricorrere alla procedura concorsuale, in quanto
il suddetto mandato non rientra nella categoria di contratto di appalto
di servizi legali, trattandosi di un autonomo contratto d’opera
intellettuale.
E’ quanto disposto dalla Sezione V , Consiglio di Stato, nella sentenza 13 aprile - 11 maggio 2012, n. 2730.
Nel caso de quo, un avvocato aveva presentato ricorso avverso il
provvedimento con cui la Provincia di Frosinone aveva affidato un
incarico legale a due avvocati, senza ricorrere previamente alla
procedura comparativa prevista per il conferimento degli incarichi
esterni.
I Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Avverso tale decisione, la Provincia di Frosinone ha proposto appello, accolto dal Consiglio di Stato.
Il Tribunale di primo grado aveva aderito all’orientamento secondo cui
sia l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere
continuativo sia il conferimento del singolo incarico di patrocinio
legale sarebbero annoverabili nell’unica ed omnicomprensiva nozione di
“servizi legali” di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli
appalti.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sposando le argomentazioni
dell’appellante, ha ritenuto che la tesi sostenuta dal Tribunale non
avesse considerato la rilevante differenza ontologica tra l’
espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, e l’attività di
assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di
una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla
predeterminazione della durata. In particolare, a differenza
dell’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, il
conferimento dell’incarico episodico, non rientra nella fattispecie di
appalto di servizi legali, ma costituisca un mero contatto d’opera
intellettuale che esula dalla disciplina del codice, in materia di
procedure di evidenza pubblica.
Tutto ciò si uniforma a quanto disposto dalla normativa comunitarie (
direttiva 2004/18/CE; direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi), secondo cui “la prestazione di servizi è disciplinata
dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti
d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra
base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta
prestazione esula dal campo d'applicazione della presente
direttiva”(direttiva 1992/50/CE, trasfusa nel citato D.Lgs. n.
157/1995).
Il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il
profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità
rispetto al contratto di conferimento dell’incarico legale, che si
delinea come contratto d’opera intellettuale, species del genus
contratto di lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di
contratto di appalto. Pertanto, perché l’incarico legale sia
assimilabile alla categoria dell’appalto, occorre sia presente un
elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa,
rispetto alla prestazione di patrocinio legale.
Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionista,
consisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo, per un periodo
di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato,
per cui in accoglimento dell’appello proposto dall’Ente locale
ricorrente, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione delle norme
di tema di appalti di servizi.
(fonte: www.altalex.com)
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