Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 17.05.2012 n° 2821.
Nel caso di ingiustificata inerzia della PA in ordine ad una domanda
di accesso agli atti, alla parte interessata spetterà un indennizzo per
danno lecito da processo.
E’ quanto stabilito dalla Sezione Quinta Giurisdizionale, del Consiglio di Stato, nella sentenza 17 maggio 2012, n. 2821.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato dinanzi al Consiglio
di Stato la sentenza con cui il Tar, in accoglimento del suo ricorso in
materia di accesso agli atti, non si era pronunciato sulla richiesta di
condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 26,
comma 2, c. p. a. Occorre puntualizzare che l’Articolo 26, comma II°,
C.p.a., ha introdotto nel sistema della giustizia amministrativa un
indennizzo per il “danno lecito da processo”, ovvero il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l’esistenza e la durata del Giudizio, da liquidarsi in via equitativa.
Nella vicenda de qua, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto
sussistente ed illegittima l’inerzia della Pubblica Amministrazione in
ordine alla domanda di accesso agli atti dell’interessata, atteso che,
la pubblicazione delle delibere all’albo del Comune non incideva sul
diritto di accesso dell’interessata, la quale non aveva chiesto la
semplice presa visione di documenti, bensì l’estrazione degli stessi.
In effetti, non sussistevano ragioni valide per giustificare la
compensazione delle spese tra ricorrente e P. A, diversamente da quanto
disposto dal TAR.
Pertanto, merita accoglimento la tesi dell’appellante, relativa alla
circostanza che, la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc.
amm., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 195 del 2011,
è da ritenersi applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo
grado, dopo la sua entrata in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c.
e L. 69/09),
e non anche al caso de quo. Infatti, la fattispecie in oggetto traeva
origine da un’ istanza di accesso del maggio 2011 e da un ricorso al TAR
deciso con l’impugnata sentenza del 27.10. -16.11.2011, per cui dovrà
essere applicato l’art. 26, comma 2, c.p.a., nel testo previgente.
Per tali ragioni, “l’indennizzo per danno lecito da processo” ex art.
26, comma 2, c. p. a., dovrà essere calcolato secondo il criterio della
“percentuale sulle spese di lite” (Cons. St. , V, sent. n. 3083/11), tenendo anche presente la natura del giudizio.
In conclusione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha
accolto il ricorso in appello e, per l'effetto, condannato il Comune
appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 17 maggio 2012, n. 2821
N. 02821/2012REG.PROV.COLL.
N. 00602/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2012, proposto daRosa C., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Andrea e Rita Santarpia, con domicilio eletto presso la Segreteria della quinta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Comune di Nocera Superiore, n. c. ;
nei confronti di
Consorzio Urbania "Vivere La Città";
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 1839/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI NUOVE "STRISCE BLU" IN ZONE LIMITROFE AD ATTIVITA' COMMERCIALE (REGOLAMENTO DELLE SPESE E INDENNIZZO EX ART. 26, COMMA II, C.P.A.) ;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 27 marzo 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Luigi D'Andrea e Rita Santarpia;
FATTO e DIRITTO
premesso in fatto e considerato in diritto che:1.- l’appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe nella parte in cui il TAR, accogliendo il ricorso in materia di accesso proposto dalla C., ha stabilito che “le spese del giudizio possono dichiararsi irripetibili attesi giusti motivi consistenti nel fatto che si tratta di documenti comunque oggetto di affissione nell’albo comunale”, anziché condannare il Comune al pagamento delle spese di lite, “da corrispondersi ai difensori a titolo di rivalsa ex art. 93 c. p. c. “; e nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente di condanna del Comune a pagare “l’indennizzo del previgente art. 26, comma 2, c. p. a., da quantificarsi in via equitativa, a favore della ricorrente C. Rosa”;
il Comune di Nocera Superiore, benché ritualmente intimato, non si è costituito;
2.-l’appello è fondato a va accolto per le ragioni ed entro i limiti che saranno precisati appresso;
2.1.- quanto alla richiesta di condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, premesso che è pacifica la possibilità di una condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente, benché non costituita in giudizio, dall’esame dell’atto di appello e degli atti e documenti di causa nel loro complesso emerge la erroneità e illogicità della decisione del TAR sulla sussistenza dei giusti motivi di cui all’art. 92, comma 2, c. p. c. (“recte”, sull’esistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza) che autorizzano il giudice a compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero; decisione motivata sull'assunto che si tratta di documenti comunque oggetto di affissione all'albo comunale;
la fondatezza dell’appello sul punto discende dalle considerazioni che seguono:
la pubblicazione delle delibere all’albo del Comune non incide sull’istituto dell’accesso, dato che essa concerne in via diretta l’efficacia dell’atto e non le esigenze di trasparenza e di partecipazione al procedimento;
la ricorrente non ha chiesto la semplice presa visione ma l’estrazione di documenti per sottoporli al TAR nel giudizio instaurato contro la delibera sulle strisce blu e, pertanto, l’eventuale pubblicità data a questi atti non assume un rilievo decisivo;
acquista invece importanza determinante ai fini del regolamento delle spese la constatazione che la missiva del Consorzio Urbania, oggetto della istanza di accesso del 6.5.2011, non risulta essere stata pubblicata all’albo pretorio del Comune. Ugualmente, non risulta essere stato pubblicato il contratto 9.3.2010, stipulato tra Comune e Consorzio Urbania, di affidamento del servizio di parcheggio a pagamento, oggetto, anch’esso, della istanza di accesso;
la soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado è stata piena;
non si rilevano contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione relativa all’accessibilità ai documenti richiesti;
tutto ciò depone nel senso della insussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'articolo 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, idonee a giustificare la compensazione delle spese tra ricorrente e P. A. (in disparte la irrituale dichiarazione, contenuta nella sentenza impugnata, di irripetibilità delle spese), con la conseguenza che, diversamente da quanto statuito dal TAR, il Comune dovrà essere condannato alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che vanno liquidate, tenendo conto della nota spese prodotta, della natura e del valore della controversia e della importanza e del numero delle questioni trattate, nella misura di € 3.500,00, compreso il rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA (cfr. dispositivo; conf., su fattispecie, per certi versi, analoga, Cons. St., sez. V, sent. n. 4399 del 2011);
2.2.- circa la richiesta di condanna della p.a. al pagamento dell'indennizzo stabilito dal “previgente” art. 26, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui “il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”, la richiesta è fondata va accolta.
In primo luogo, la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc. amm., nuovo testo, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 195 del 2011, secondo cui “il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio…”, è da ritenersi applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo grado, dopo la sua entrata in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c. e l. 69/09), cosicché nella vicenda in esame, che trae origine da una istanza di accesso del maggio 2011 e da un ricorso al TAR -proposto contro il diniego tacito formatosi nel giugno del 2011 e- deciso con l’impugnata sentenza del 27.10. -16.11.2011, trova applicazione, come affermato dall’appellante, l’art. 26, comma 2, c. p. a., nel testo previgente.
In secondo luogo, nella vicenda il Comune ha, dapprima, opposto una ingiustificata inerzia a fronte della istanza di accesso da parte della odierna appellante, salvo depositare, il 16.6.2011, vale a dire in prossimità della camera di consiglio per le misure cautelari davanti al TAR nell’àmbito del ricorso n. RG 843/11 contro la DGC n. 31/11, solo una parte dei documenti richiesti.
Circa il “quantum”, l’ “indennizzo per danno lecito da processo” (così la sezione, con la sentenza n. 3083 del 2011, p. 8.3.) ex art. 26, comma 2, c. p. a. può essere determinato secondo il criterio della “percentuale sulle spese di lite” (cfr. Cons. St., V, sent. n. 3083/11 cit., p. 8.4.), tenendo anche conto della natura del giudizio, nella misura di € 2.000,00.
Il pagamento delle spese sarà eseguito a favore del difensore dell’appellante, avv. Luigi D’Andrea, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in
parziale riforma della sentenza impugnata:- condanna il Comune di Nocera Superiore alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva misura di € 3.500,00, comprensiva del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA;
-condanna il Comune medesimo a pagare, a favore dell’appellante, la somma di € 2.000,00, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm. ;
-dispone altresì che le spese di lite siano distratte a favore del difensore dell’appellante, avv. Luigi D’Andrea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
(fonte: www.altalex.com)
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