Cassazione penale , sez. V, sentenza 21.05.2012 n° 19299
La questione sottoposta all'esame della presente pronuncia (se, cioè,
integri il reato di falso ideologico in atto pubblico la mancata
timbratura, da parte del dipendente pubblico, del cartellino segnatempo
in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro), comporta
l'esame e la soluzione di altra, preliminare questione e, cioè, se il
cartellino marcatempo (che meccanicamente annota gli orari di ingresso e
di uscita dal luogo di lavoro) ed i fogli di presenza (che assolvono ad
analoga funzione) dei pubblici dipendenti abbiano o meno natura di atto
pubblico.
La prevalente giurisprudenza di legittimità si è al riguardo
positivamente orientata, sulla considerazione che tali atti
svolgerebbero la loro funzione non solo in riferimento al rapporto di
lavoro tra impiegati pubblici e pubblica amministrazione, ma anche in
relazione alla organizzazione stessa di quest'ultima, con riflessi sulla
sua funzionalità, essendo, perciò, essi "destinati a produrre effetti
per la stessa pubblica amministrazione", anche in ordine al "controllo
dell'attività e regolarità dell'ufficio"; tali attestazioni, quindi,
sarebbero "preordinat(e) ad attestare la certezza dello svolgimento
della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti", non
rilevando al riguardo la natura privatistica del rapporto di lavoro tra
pubblico dipendente e pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. V, n.
5676 del 2005; Cass. pen., sez. V, n. 16503 del 2004; Cass. pen., sez.
V, n. 43844 del 2004; Cass. pen., sez. V, n. 42245 del 2004).
L'opposto minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanza,
sulla considerazione che siffatte attestazioni rilevano "in via diretta
ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del
regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente, e
mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio" (Cass. pen., sez. V, n. 44689 del 2005).
Posto, difatti, che la condotta di falsificazione ideologica del
pubblico ufficiale ipotizzata dall’art. 479 c.p. (come quella materiale
di cui all’art. 476 c.p.) deve sostanziarsi in una attività svolta
"nell'esercizio delle sue funzioni" pubblicistiche, appare ineludibile
distinguere, nell'attività del pubblico impiegato - ed in un contesto in
cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto
connotazioni privatistiche (a seguito della disciplina introdotta con il
D.Lgs. 29/1993, modificata dal D.Lgs. 80/1998, ora trasfusa nel D.Lgs. 165/2001)
- "gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del
pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente
pubblico" da quelli "strettamente attinenti alla prestazione" di lavoro,
"ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non
anche su quello funzionale" (Cass. pen., Sez. V, n. 12789 del 2003).
Premesso, invero, che secondo la costante giurisprudenza di Cass. pen.,
8151/1976 e la prevalente dottrina, "agli effetti delle norme sul falso
documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello
che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 c.c., in quanto
comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste
formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico
ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o
avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza
giuridica", rimane che - come si esprime autorevole dottrina - "la falsa
rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere
rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale
... e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che, in
relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica,
abbia la potenzialità di produrre effetti giuridici".
Deve, allora, convenirsi che, la falsa attestazione della propria
presenza in ufficio (cui può essere equiparata la omessa segnalazione
della assenza) da parte di un Pubblico ufficiale non configura il
delitto di falso ideologico in atti pubblici ex art. 479 c.p..
(fonte: www.altalex.com - Nota di Rocchina Staiano)
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