Cassazione civile , SS.UU., sentenza 28.05.2012 n° 8412
Se il giudizio espresso dalla commissione di esame da avvocato è
manifestamente illogico, la competenza a sindacare su detto giudizio
spetta al TAR. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza 28 maggio 2012, n. 8412.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, infatti, siffatto
sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione
esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del
fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente
individuati dalla commissione stessa.
I giudici delle Sezioni Unite evidenziano come la valutazione demandata
alla commissione esaminatrice sia, in primo luogo, priva di
"discrezionalità", se si considera che alla commissione non è
attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di
scegliere soluzioni alternative, dovendo accertare, secondo criteri
oggettivi o scientifici, il possesso di requisiti di tipo attitudinale e
culturale dei partecipanti alla selezione.
L'inesistenza di gravi errori di grammatica e l'assenza di incoerenza
della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario comportano
la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione
esaminatrice ha espresso la negativa valutazione dell'elaborato.
(Altalex, 7 giugno 2012. Nota di Simone Marani)
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 28 maggio 2012, n. 8412
Svolgimento del processo
Il TAR per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dalla dr. A.
avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di
abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2009. La decisione è
stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto: che
nella specie era stato accertato sia il difetto del presupposto sul
quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la
asserita presenza di "errori grammaticali"), sia l'assenza di incoerenze
della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario oggetto
d'esame (pur evidenziate dalla commissione stessa con l'espressione
"forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto
giudiziario"); che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti
della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l'eventuale
sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento
nel merito (ossia, senza la sostituzione di una valutazione
tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella
dell'amministrazione). Propone ricorso per cassazione il Ministero della
Giustizia attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso la dr.
A.
Motivi della decisione
Il Ministero ricorrente sostiene che nella specie si sarebbe verificato
l'eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della
volontà dell'amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe
espresso una valutazione tecnico/giuridica sull'idoneità dell'elaborato.
Aggiunge che, alla luce della più recente giurisprudenza di queste SU,
rimane pur sempre esclusa per il giudice amministrativo la possibilità
dell'intervento demolitorio sulle valutazioni "attendibili" ancorchè
"opinabili", in conformità al ruoto debole del sindaaato in materia del
G.A.Il ricorso è infondato.
Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), la giurisprudenza di queste SU ha recentemente approfondito il tema dell'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa (in tal senso cfr. Cass. SU 21 giugno 2010, n. 14893; SU 9 maggio 2011, n. 10065; SU 19 dicembre 2011, n. 27283). In particolare, s'è riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perchè la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale - culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni).
Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto.
Siffatta tutela - come correttamente argomenta la sentenza impugnata - è attuata sotto il profilo del vizio d'eccesso di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato.
Nella specie, il giudice ha accertato, per un verso, l'inesistenza dei "gravi errori di grammatica" e, per altro verso, l'assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell'elaborato. Così operando, il giudice amministrativo s'è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale ed, in particolare, ha legittimamente vagliato la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere.
Nulla, peraltro, il Ministero ricorrente argomenta e contesta (come neppure ha fatto in sede d'appello: cfr. pag. 6 dell'impugnata sentenza) circa il merito dei rilievi sollevati dal giudice amministrativo, limitando piuttosto le proprie doglianze all'affermazione di generali principi di diritto del tutto svincolati dal merito della vicenda.
In conclusione, facendo seguito alla summenzionata giurisprudenza, occorre affermare il principio secondo cui:
Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro
2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed
accessori di legge.
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