giovedì 21 giugno 2012

Nuove modifiche al Codice della privacy

l Codice della privacy è stato oggetto di nuove ampie modifiche nel corso del 2012 per effetto dell’entrata in vigore, il 1° giugno 2012, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69. Con tale strumento il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell’art. 9 della Legge comunitaria del 2010 (L. n. 217/2011) per il recepimento, in questa materia, della direttiva 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e delle direttiva 2009/140/C in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica oltre che del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.
La Legge delega ed il quadro normativo comunitario
La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo introdotto dalla "legge La Pergola" volto ad assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - oggi disciplinata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 - prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge. La legge comunitaria del 2010 ha, tra l’altro, recepito le direttive comunitarie che a fine del 2009 hanno attuato la revisione periodica del quadro regolatorio del 2002 in materia di comunicazioni elettroniche. Questo settore dell’ordinamento comunitario è stato oggetto di un intenso processo di liberalizzazione che si è svolto di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie che ha trasformato le reti da una sorta monopolio naturale in un servizio a carattere universale, accessibile a larghe fasce di pubblico in un regime di concorrenza sino alla creazione di un'unica piattaforma comune alle comunicazioni telefoniche, televisive e via computer. Le direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 marzo 2002 hanno introdotto, a seguito della rivoluzione della tecnologia digitale, una disciplina uniforme per tutte le reti e i servizi di "comunicazioni elettroniche" ed in Italia l’adeguamento è stato realizzato principalmente con l’adozione del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche". La c.d. “terza generazione” delle direttive, quella del 2009 certo non conduce ad uno stravolgimento della piattaforma normativa del 2002 ma alla revisione dei complessi meccanismi di regolazione che coinvolgono le Agenzie Nazionali di Regolazione, la commissione ed il neo istituito organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC") ed al rafforzamento delle garanzie degli utilizzatori dei servizi, al miglioramento della sicurezza e al riconoscimento del diritto di accesso ad internet. In particolare l'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della direttiva n. 140, prevede che "I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario".
L’art. 9 della Legge comunitaria 2010 ha previsto la delega al Governo per la emanazione dei decreti legislativi per l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al citato Codice delle comunicazioni elettroniche ed al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità ed, infine, al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Legge delega ha previsto in particolare, nel settore del trattamento dei dati personali, il rispetto dei principi e criteri direttivi specifici:
  • rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
  • rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;
  • rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;
  • rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
    e) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
  • individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
  • definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;
  • revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione. 


(fonte: www.altalex.com)

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