Il giudice non può compensare, in tutto o in parte, le spese di lite del giudizio senza far riferimento alle particolari e specifiche circostanze della controversia decisa.
La Suprema Corte,con ordinanza del 15 dicembre 2011, n. 26987, ha stabilito che se il giudicante non motiva la decisione di compensare le spese, la parte soccombente dovrà pagare l’avvocato della parte vittoriosa.
La sezione sesta civile ha accolto il ricorso di un automobilista al quale, ottenuto l’annullamento del verbale di accertamento di una violazione al codice della strada, erano state compensate le spese legali sia dal Giudice di pace che dal Tribunale.
In particolare, il Giudice di secondo grado avevamotivato che la scelta di compensazione era dovuta alla “limitata attività difensiva” svolta dalla parte, alla natura della controversia, nonché alla materia oggetto di causa.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso ritenendo che l’art. 92, secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della Legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi ed eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella motivazione.
E’ stato dunque, condiviso l’orientamento espresso sul punto dalla Cassazione, secondo cui ”non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata” (Cass. II, sentenza 21521 del 2010).
Pertanto, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese legali, dovranno essere indicate esplicitamente nella motivazione, non potendo essere desunte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono riferirsi a concreti e particolari aspetti della controversia decisa.
La liquidazione delle spese alla parte soccombente, per i giudizi dinanzi al Giudice di Pace, dovranno seguire quanto disposto dall' l’articolo 13 del Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 contenente la modifica dell’articolo 91 del c.p.c., laddove prevede che «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».
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