lunedì 25 giugno 2012

LAVORO: La Fiat di Pomigliano azienda dovrà assumere 145 iscritti Fiom.

Tribunale Roma, sez. III lavoro, sentenza 21.06.2012
 
 
La Fiat dovra' assumere nella fabbrica di Pomigliano 145 lavoratori con la tessera della Fiom per riparare alla discriminazione messa in atto nei loro confronti dall'azienda. Cosi' ha deciso il Tribunale di Roma, come rende noto la stessa Fiom, precisando che 19 iscritti al sindacato avranno anche diritto a 3.000 euro per danno. ''La Fiom - spiega l'avvocato Elena Poli - ha fatto causa alla Fiat sulla base di una normativa specifica del 2003 che recepisce direttive europee sulle discriminazioni.
Alla data della costituzione in giudizio, circa un mese fa, su 2.093 assunti da Fabbrica Italia Pomigliano nessuno risultava iscritto alla Fiom. In base a una simulazione statistica affidata a un professore di Birmingham le possibilita' che cio' accadesse casualmente risultavano meno di una su dieci milioni''. Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, ha agito per conto di tutti i 382 iscritti alla sua organizzazione (nel frattempo il numero e' sceso a 207) e a questa cifra fa riferimento il giudice ordinando all'azienda di assumere 140 lavoratori con la tessera dei metalmeccanici Cgil. ''L'azione antidiscriminatoria - spiega ancora il legale della Fiom - puo' essere promossa dai diretti discriminati e se la discriminazione e' collettiva dall'ente che li rappresenta. Per questo 19 lavoratori hanno deciso di sottoscrivere individualmente la causa e hanno ottenuto i 3.000 euro di risarcimento del danno''. 

(fonte: www.altalex.com) 
PER LA SENTENZA COMPLETA:  http://www.altalex.com/index.php?idnot=57834

CIVILE: La PEC esonera l'avvocato dall'elezione di domicilio.

 
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 20.06.2012 n° 10143 
 
L’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) esonera l'avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova a dover patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unie della Cassazione, con la sentenza 20 giugno 2012, n. 10143, forenendo un'interpretazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c, apportate dall’art. 25 della L. 12 novembre 2011, n. 183, che hanno trovato applicazione dal 1° febbraio 2012.
La Suprema Corte precisato che, stante il mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio si applicherà soltanto se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

(fonte: www.altalex.com)

giovedì 21 giugno 2012

Decreto sviluppo: il testo approvato dal Consiglio dei Ministri Schema di decreto legge approvato dal CdM il 15.06.2012

Il provvedimento prevede l'introduzione di novità, tra la'altro, anche nel settore della giustizia civile. Qui di seguito sono riportate le novità normative introdotte col decreto sviluppo.

CAPO VIII – ULTERIORI MISURE PER LE IMPRESE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Articolo 32 (Appello)
La proposta è volta a migliorare l’efficienza delle impugnazioni sia di merito che di legittimità, che allo stato violano pressoché sistematicamente i tempi di ragionevole durata del processo, causando la maggioranza dei conseguenti indennizzi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, con conseguenti incidenza diretta sulla finanza pubblica.
Anche le organizzazioni nazionali e internazionali degli investitori, come desumibile dagli indici doing business della Banca mondiale, indicano nel sistema delle impugnazioni l’elemento di maggiore l’inefficienza della giustizia civile italiana, e uno dei maggiori disincentivi allo sviluppo degli investimenti nel nostro Paese.
Nella relazione del Governatore della Banca d’Italia del 31 maggio 2011, si stima in un punto percentuale la «perdita annua di prodotto» attribuibile all’inefficienza di questo sistema di gestione del contenzioso (pag. 12).
Una soluzione, ispirata ai modelli inglese e tedesco, è quella di non limitare l’impugnazione di merito mutandone radicalmente la natura in un primo giudizio di legittimità (appello c.d. cassatorio), come pure è stato proposto, ma di congegnare un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso.
In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito, con efficiente allocazione della risorsa giudiziaria, tenendo conto che, attualmente, nel 68% deicasi il giudizio di appello si conclude, nei processi civili, con la conferma di quello di primo grado.
Si prevede che il suddetto filtro non operi nelle cause in cui, eccezionalmente, è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, che denota la connotazione pubblicistica delle medesime, e nei casi in cui la parte abbia optato, in primo grado, per il procedimento sommario di cognizione, con conseguente deformalizzazione istruttoria che viene così recuperata non solo con il già previsto appello più aperto ai nuovi mezzi di prova, ma, appunto, con un’impugnazione senza filtri di inammissibilità.
I dati statistici sul procedimento sommario di cognizione segnalano una grande efficienza dello strumento (con cui i giudizi di primo grado vengono tutti definiti in meno di un anno) che, però, essendo per nella maggior parte delle ipotesi opzionale, viene utilizzato attualmente solo in circa il 4% del contenzioso (anche se tale percentuale è destinata a salire con l’entrata a regime del decreto legislativo n. 150 del 2011 che lo ha reso obbligatorio in plurime anche se settoriali fattispecie).
Con le previsioni di cui sopra l’utilizzo dello strumento verrà inoltre incentivato, e anche sotto questo profilo verrà migliorata l’allocazione efficiente della risorsa giudiziaria.
La dinamica processuale può essere così sintetizzata: in caso di prognosi negativa sulla fondatezza di merito dell’impugnazione, il giudice dichiara l’inammissibilità con ordinanza spogliandosi del gravame. Diversamente procede alla trattazione, senza adottare alcun provvedimento. L’ordinanza di inammissibilità potrà essere pronunciata soltanto quando tutte le impugnazioni, principali e incidentali non tardive, non hanno ragionevoli probabilità di essere accolte.
In caso di inammissibilità diverrà impugnabile per cassazione la decisione di primo grado e questo assorbe ogni tutela costituzionalmente necessaria. Rimane impregiudicato il potere della Suprema corte, alla quale sia denunciata la decisione di prime cure, di rilevare, quando ritenuto inerente alle garanzie assicurate dall’art. 111 Cost., nullità inerenti al procedimento di appello.
Quando l’inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione impugnata ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni, l’appellante può ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità, escluso quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal Primo Presidente.
Resta inoltre sempre possibile, ex art. 111 della Carta costituzionale, ricorrere davanti alla Suprema Corte per motivazione inesistente o apparente, senza i limiti derivanti dalla c.d. doppia conforme, rientrando questi casi nella diretta portata precettiva della predetta norma costituzionale, trattandosi di violazione di legge.
Sono state previste norme di coordinamento per il rito del lavoro e quindi locatizio.
La formulazione dell’art. 2 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sulla riduzione e semplificazione dei riti civili di cognizione, esclude necessità di coordinamento sul punto.
È stata infine prevista una riformulazione del n. 5 dell’art. 360, c.p.c., mirata, nella stessa logica sopra descritta, a evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, supportando la generale funzione nomofilattica propria della Suprema corte di cassazione quale giudice dello ius costitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.
Articolo 33 (Modifiche alla Legge 24 marzo 2001, n. 89)
La proposta normativa è finalizzata a modificare la disciplina dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo (attualmente disciplinati dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 - c.d. legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di lavoro che grava sulle corti d’appello, di evitare che la durata di tali
procedimenti dia luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e di contenere i conseguenti oneri per la finanza pubblica, che nell’anno 2011 i suddetti costi sono stati di oltre 200 milioni di euro.
La modifica normativa ha quindi una diretta e significativa incidenza sul contenimento della spesa pubblica.
A tale fine – e ferma restando la competenza della corte di appello in un unico grado di merito – si prevede che la domanda venga proposta e decisa secondo un meccanismo simile a quello del procedimento per decreto ingiuntivo (la parte che lamenta la violazione del termine di durata ragionevole del processo propone ricorso al presidente della corte; il presidente designa un magistrato della corte per la trattazione della causa; la causa viene decisa sulla base dei documenti depositati dal ricorrente; il procedimento si definisce con decreto, con cui il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, o la rigetta).
Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio è reso possibile dal fatto che la proposta normativa introduce alcuni elementi di chiarezza – mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di cassazione – che dovrebbero condurre a decisioni prevedibili e tendenzialmente standardizzate:
a) quanto alla individuazione del termine di durata ragionevole del processo (si specifica, per ciascun grado di giudizio, quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può mai essere dichiarata irragionevole);
b) quanto all’ammontare dell’indennizzo spettante per ciascun anno (o frazione di anno) che eccede il termine di durata ragionevole.
Il ricorso ad un procedimento di tipo monitorio consente di semplificare in modo significativo la vigente disciplina contenuta nella legge Pinto (attualmente il procedimento si svolge davanti alla corte d’appello in composizione collegiale, richiede l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’amministrazione responsabile, presuppone la fissazione di più udienze per la definizione della causa).
Il ricorso, infatti, verrà esaminato da un giudice singolo e deciso senza ritardo su base documentale (si consideri che attualmente i tempi medi di decisione sui ricorsi per decreto ingiuntivo è di circa 2 mesi).
Sono state previste cause di non indennizzabilità riconducibili alla condotta non diligente o dilatoria o comunque abusiva della parte.
Il meccanismo proposto è pienamente rispettoso del diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto è fatta salva in ogni caso la possibilità – per il ricorrente la cui domanda sia stata respinta in tutto o in parte, ovvero per l’amministrazione che sia stata condannata a pagare l’indennizzo – di impugnare il decreto davanti alla stessa corte d’appello in composizione collegiale. Il procedimento (che si svolge in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.).
La soluzione normativa proposta – in definitiva – semplificherebbe e accelererebbe la definizione del contenzioso in materia di violazione della durata ragionevole del processo, al contempo mantenendone quel tasso di strutturazione (a cominciare dalla competenza della corte di appello), coerente sia con la rilevanza degli interessi in gioco, sia con la finalità di non allargare le maglie di un bacino di domanda di giustizia suscettibile di distorsioni che sono già presenti nell’attuale sistema (in cui accade che una causa venga instaurata, al di là della fondatezza della pretesa, in funzione del conseguimento del successivo indennizzo spettante per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, dal momento che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che l’indennizzo in parola spetta anche alla parte rimasta soccombente nel processo “presupposto”).
Articolo 34 (Modifiche Scuola Magistratura ed esonero parziale dall’attività giurisdizionale)
Si propone di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano individuate necessariamente tre sedi della Scuola - prevedendo che sia facoltà del Ministro di individuare fino ad un massimo di tre sedi.
Si propone poi di modificare il d.lgs. n. 26 del 2006 - nella parte in cui prevede che i magistrati in servizio nominati nel comitato direttivo siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico - prevedendo che sia facoltà del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.
Quanto all'individuazione delle sedi della Scuola, si osserva che l'inderogabile previsione di tre sedi trovava una sua giustificazione alla luce della formulazione originaria della norma, che distribuiva le attività della Scuola per aree geografiche.
Venuta meno tale ripartizione geografica — con la modifica dell'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 26 del 2006 ad opera dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111 - la previsione di una pluralità di sedi della Scuola non si impone più quale necessaria conseguenza di una scelta organizzativa operata dal legislatore, ma può eventualmente giustificarsi in funzione delle concrete esigenze organizzative di volta in volta individuate dal Ministro della giustizia, cui dovrebbe spettare – di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli inevitabili profili di spesa pubblica che l’individuazione di una o più sedi della Scuola comporta – il compito di scegliere il numero e l'ubicazione di tali sedi. La norma, pertanto, è direttamente volta a permettere marcati contenimenti della spesa pubblica.
Quanto allo status dei magistrati nominati nel comitato direttivo della Scuola, si osserva che non vi sono ragioni organizzative e di buon andamento dell'amministrazione che impongano il collocamento fuori ruolo di tali magistrati quale unica soluzione praticabile nei confronti dei magistrati in servizio.
Al riguardo è sufficiente osservare che del comitato direttivo fanno parte anche tre professori universitari, per i quali la norma non prevede alcun collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico, e per i quali dunque non si pone alcun problema di compatibilità tra l'esercizio dell'attività di insegnamento universitario e lo svolgimento delle funzioni di membro del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura.
Appare pertanto opportuna la proposta di modifica normativa, nella parte in cui consente al magistrato nominato nel comitato direttivo di optare per il mantenimento in ruolo, chiedendo un esonero parziale dall'attività giurisdizionale.
Articolo 35 (Lodo arbitrale)
La disciplina dell’impugnazione dei lodi arbitrali in cui è parte una P.A. è estremamente complessa e determina una divaricazione di strumenti di tutela giurisdizionale condizionata da fattori temporali spetto sganciati dal momento in cui è stata stipulata la clausola compromissoria.
L’art. 241, comma 2, del d.lgs n. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici) prevede, in particolare, in tema di contratti pubblici, che: “Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice”.
La regola generale in tema di impugnazione del lodo, costituita dalla sola impugnativa per nullità, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., nelle specifiche ipotesi ivi previste, non è stata tuttavia ritenuta idonea a garantire pienamente le esigenze di legalità proprie della pubblica amministrazione, in quanto la tutela delle ragioni della P.A. veniva ad essere limitata dalla non impugnabilità dei lodi per motivi di diritto inerenti al merito della controversia. Pertanto con l’art. 5 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, nel ridefinire l’istituto dell’arbitrato nei contratti pubblici, è stata introdotta, all’art. 241, comma 15 bis del Codice dei contratti, la regola per cui “Il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”.Tuttavia tale disciplina si applica alle “controversie su diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee” (art.241, comma 1), restandone escluse le controversie inerenti alle stesse materie ma non insorte nella esecuzione di contratti previsti dal codice dei lavori pubblici, come, ad esempio, nei casi in cui la parte privata prospetti una responsabilità extracontrattuale dell’amministrazione, vertenze queste per le quali si impongono garanzie non minori, anche in considerazione dei rilevanti oneri finanziari che potrebbero derivarne per le amministrazioni pubbliche.
Con la disposizione proposta, fermo restando quanto già previsto dall’art. 241 del Codice dei contratti pubblici, si prevede che, per i lodi arbitrali per la risoluzione di controversie comunque connesse alle predette materie (lavori pubblici, servizi e forniture), l’impugnativa, oltre alla nullità, può riguardare anche le regole di diritto relative al merito della controversia: tale ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del lodo risulta coerente con quanto previsto dall’art. 829 c.p.c. che, al comma 3, rende proponibile tale motivo di impugnazione del lodo, laddove espressamente disposto dalla legge.
Siffatta previsione trova anch’essa legittimazione, come quella contenuta nel citato comma 15 bis dell’art.241 del Codice dei contratti pubblici, nei principi costituzionali che governano l’agire amministrativo e l’utilizzo delle pubbliche risorse.

Nuove modifiche al Codice della privacy

l Codice della privacy è stato oggetto di nuove ampie modifiche nel corso del 2012 per effetto dell’entrata in vigore, il 1° giugno 2012, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69. Con tale strumento il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell’art. 9 della Legge comunitaria del 2010 (L. n. 217/2011) per il recepimento, in questa materia, della direttiva 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e delle direttiva 2009/140/C in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica oltre che del Regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.
La Legge delega ed il quadro normativo comunitario
La legge comunitaria annuale è uno strumento normativo introdotto dalla "legge La Pergola" volto ad assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - oggi disciplinata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 - prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge. La legge comunitaria del 2010 ha, tra l’altro, recepito le direttive comunitarie che a fine del 2009 hanno attuato la revisione periodica del quadro regolatorio del 2002 in materia di comunicazioni elettroniche. Questo settore dell’ordinamento comunitario è stato oggetto di un intenso processo di liberalizzazione che si è svolto di pari passo con l’evoluzione delle tecnologie che ha trasformato le reti da una sorta monopolio naturale in un servizio a carattere universale, accessibile a larghe fasce di pubblico in un regime di concorrenza sino alla creazione di un'unica piattaforma comune alle comunicazioni telefoniche, televisive e via computer. Le direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 marzo 2002 hanno introdotto, a seguito della rivoluzione della tecnologia digitale, una disciplina uniforme per tutte le reti e i servizi di "comunicazioni elettroniche" ed in Italia l’adeguamento è stato realizzato principalmente con l’adozione del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche". La c.d. “terza generazione” delle direttive, quella del 2009 certo non conduce ad uno stravolgimento della piattaforma normativa del 2002 ma alla revisione dei complessi meccanismi di regolazione che coinvolgono le Agenzie Nazionali di Regolazione, la commissione ed il neo istituito organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ("BEREC") ed al rafforzamento delle garanzie degli utilizzatori dei servizi, al miglioramento della sicurezza e al riconoscimento del diritto di accesso ad internet. In particolare l'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della direttiva n. 140, prevede che "I provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario".
L’art. 9 della Legge comunitaria 2010 ha previsto la delega al Governo per la emanazione dei decreti legislativi per l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al citato Codice delle comunicazioni elettroniche ed al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità ed, infine, al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La Legge delega ha previsto in particolare, nel settore del trattamento dei dati personali, il rispetto dei principi e criteri direttivi specifici:
  • rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
  • rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;
  • rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;
  • rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
    e) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
  • individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;
  • definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;
  • revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione. 


(fonte: www.altalex.com)

mercoledì 13 giugno 2012

AAMINISTRATIVO: Esame di avvocato, giudizio manifestamente illogico? Decide il Tar.

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 28.05.2012 n° 8412

Se il giudizio espresso dalla commissione di esame da avvocato è manifestamente illogico, la competenza a sindacare su detto giudizio spetta al TAR. E' quanto hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 28 maggio 2012, n. 8412.
Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, infatti, siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa.
I giudici delle Sezioni Unite evidenziano come la valutazione demandata alla commissione esaminatrice sia, in primo luogo, priva di "discrezionalità", se si considera che alla commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, dovendo accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici, il possesso di requisiti di tipo attitudinale e culturale dei partecipanti alla selezione.
L'inesistenza di gravi errori di grammatica e l'assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario comportano la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice ha espresso la negativa valutazione dell'elaborato.
(Altalex, 7 giugno 2012. Nota di Simone Marani)



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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 28 maggio 2012, n. 8412
Svolgimento del processo
Il TAR per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dalla dr. A. avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l'anno 2009. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto: che nella specie era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato (la asserita presenza di "errori grammaticali"), sia l'assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario oggetto d'esame (pur evidenziate dalla commissione stessa con l'espressione "forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario"); che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l'eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento nel merito (ossia, senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell'amministrazione). Propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso la dr. A.
Motivi della decisione
Il Ministero ricorrente sostiene che nella specie si sarebbe verificato l'eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell'amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull'idoneità dell'elaborato. Aggiunge che, alla luce della più recente giurisprudenza di queste SU, rimane pur sempre esclusa per il giudice amministrativo la possibilità dell'intervento demolitorio sulle valutazioni "attendibili" ancorchè "opinabili", in conformità al ruoto debole del sindaaato in materia del G.A.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), la giurisprudenza di queste SU ha recentemente approfondito il tema dell'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa (in tal senso cfr. Cass. SU 21 giugno 2010, n. 14893; SU 9 maggio 2011, n. 10065; SU 19 dicembre 2011, n. 27283). In particolare, s'è riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perchè la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale - culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni).
Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto.
Siffatta tutela - come correttamente argomenta la sentenza impugnata - è attuata sotto il profilo del vizio d'eccesso di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato.
Nella specie, il giudice ha accertato, per un verso, l'inesistenza dei "gravi errori di grammatica" e, per altro verso, l'assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell'elaborato. Così operando, il giudice amministrativo s'è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale ed, in particolare, ha legittimamente vagliato la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere.
Nulla, peraltro, il Ministero ricorrente argomenta e contesta (come neppure ha fatto in sede d'appello: cfr. pag. 6 dell'impugnata sentenza) circa il merito dei rilievi sollevati dal giudice amministrativo, limitando piuttosto le proprie doglianze all'affermazione di generali principi di diritto del tutto svincolati dal merito della vicenda.
In conclusione, facendo seguito alla summenzionata giurisprudenza, occorre affermare il principio secondo cui:
Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PENALE: Seguire gli agenti non è obbligatorio se sprovvisti di etilometro.

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 31.05.2012 n° 21192

 È esclusa la contravvenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 186, settimo comma, del codice della strada, per l’automobilista che si rifiuta di seguire gli operatori di polizia al fine di sottoporsi al test alcolemico.
Ciò ove non si sia verificato alcun incidente stradale.
Così hanno precisato i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione quarta penale, con la sentenza 31 maggio 2012, n. 21192.
Come noto, la guida in stato di ebbrezza è un reato previsto e sanzionato dal sopra menzionato articolo 186 CDS, ed il tasso alcolemico consentito per coloro che si mettono alla guida di un qualsiasi mezzo è pari a 0,5 g/l nel sangue.
Nella fattispecie oggetto di controversia un automobilista era stato fermato da una pattuglia sprovvista dello strumento per l’alcool test; avevano, quindi, chiesto al conducente di seguirli al fine di sottoporsi, appunto, a tale test presso un comando della polizia stradale (distanza oltre 30 km).
Il conducente, però, rifiutava di seguirli e si allontanava, quindi, a piedi.
Tale soggetto, in conseguenza di ciò, veniva indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada; il Gip pronunciava sentenza di assoluzione in quanto il fatto non sussiste.
Decisione impugnata dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale.
Il rappresentante della pubblica accusa riteneva che, al contrario di quanto asserito dal tribunale, non si poteva escludere nella fattispecie concreta l’applicazione dell’articolo 186, comma 3, del codice della strada.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione respingono il ricorso evocando, prima di tutto, il rispetto del principio di legalità in materia penale.
Facendo riferimento agli accertamenti previsti dall’articolo 186 cds. Comma terzo, non si prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente; in assenza di una simile previsione non si può, quindi, ricavare un implicito potere di accompagnamento in capo agli agenti senza, peraltro, incorrere nella violazione del citato principio di legalità (nella materia della libertà personale).
Nel caso di specie, sottoposto all’attenzione della Corte, il conducente si era rifiutato di seguire gli agenti in assenza di un obbligo in tal senso, dato che gli stessi non avevano, sul luogo, lo strumento per la misurazione del tasso di alcool nel sangue e che il luogo ove recarsi distava circa una trentina di chilometri.
In pratica, quindi, il rifiuto all’adempimento di un obbligo che non sia dettato dal combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 186 del codice della strada, non può integrare la contravvenzione prevista dalle citate disposizioni.
Da ciò ne consegue il rigetto del ricorso in quanto il fatto non sussiste.

(Altalex, 7 giugno 2012. Nota di Manuela Rinaldi)

NEWS: Nuove tabelle contributo unificato


CONTRIBUTO UNIFICATO
Tabella aggiornata al 12 giugno 2012
Processo civile ordinario
 Valore
Importo del contributo  
Processi di valore fino a €. 1.100,00
€. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00
€. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00
€. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00
€. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00
€. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00
€. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00
€. 1.466,00
Valore indeterminabile
 Procedimento
Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile
€. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace
€. 206,00
Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario
 Valore
Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:
Procedimento d’ingiunzione
Procedimento per la convalida di sfratto
Procedimento cautelare
Provvedimenti possessori
50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
50%
Giudizio di sfratto per morosità
50%
Giudizio di sfratto per finita locazione
50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento
50%
Procedimento sommario di cognizione
50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002
50%

Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

Contributo ordinario
Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali


Procedimenti in di Separazione e Divorzio
 Procedimento
Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.)
€. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)
€. 37,00
Procedimento di divorzio
(scioglimento matrimonio
cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)
€. 85,00
Separazione giudiziale
€. 85,00
Altri Procedimenti
 Procedimento
Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione
€. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss
€. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)
€. 85,00
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione
CU ordinario
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione
C.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002
Processi dinanzi alla Corte di Cassazione
C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari
Procedimenti di Esecuzione
 Procedimento
 Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio
€. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00
€. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00
€. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare
€. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare
€. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi
€. 146,00
Procedimenti di Diritto Fallimentare
 Procedimento
Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo
Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
€. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura
CU ridotto della metà
Istanza di fallimento
€. 85,00
Procedimenti Esenti
 Procedimento
 Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile
Esente
Processi in materia tavolare
Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:
Procedimenti di assenza e morte presunta
Procedimenti di assenza e morte presunta
Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa
Esente
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)

Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria
 Procedimento
 Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
(Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)
€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Esente
Giudizio di Cassazione
CU ordinario
Procedimenti di davanti al Tar e al Consiglio di Stato
 Procedimento
  Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi
€. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio
€. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato
€. 300,00 
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale
ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego
Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato
€. 1.500,00
Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010
€. 4.000,00
Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010)
€. 4.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
€. 600,00
Altri ricorsi
€. 600,00
Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
 Valore
 Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28
€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00
€. 60,00 
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00
€. 120,00 
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00
€. 250,00 
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00
€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00
€. 1.500,00

Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

Azione civile nel procedimento penale
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

mercoledì 6 giugno 2012

IMMOBILI: Cedolare secca sugli affitti: nuovi chiarimenti della Agenzia delle Entrate.

Agenzia Entrate , circolare 04.06.2012 n° 20
L'opzione per la cedolare secca (art. 3, c. 11, D.Lgs, n. 23 del 2011) non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Lo chiarisce la Circolare 4 giugno 2012, n. 20 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla c.d. cedolare secca.
In particolare, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 (contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento - cfr. circolare n. 26/E del 2011, par. 8.1.1), la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare anche nell’ipotesi in cui il locatore presenti il modello 730).
Il provvedimento contiene inoltre chiarimenti che riguardano:
  • trasferimento di immobile locato;
  • comproprietario non risultante dal contratto di locazione;
  • fondo patrimoniale;
  • contratto inferiore a 30 giorni in un anno;
  • contratti con clausola di rinuncia agli aggiornamenti del canone.
(fonte: www.altalex.com)


 Agenzia delle Entrate, circolare 4 giugno 2012, n. 20
 
OGGETTO: Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti
INDICE
PREMESSA
1. REVOCA DELL’OPZIONE
2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
3. ACCONTO 2012
4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011
5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO
6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE
7. FONDO PATRIMONIALE
8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO
9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE

PREMESSA

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su varie questioni interpretative poste all’attenzione della scrivente riguardanti la c.d. cedolare secca. Nel seguito, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per TUR si intende Testo Unico dell'imposta di Registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili nella banca dati Documentazione Tributaria accessibile dal sito www.agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it.

1. REVOCA DELL’OPZIONE
D. Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata, demandando a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle relative modalità. Nelle more dell’adozione del provvedimento si chiede di conoscere le modalità di revoca dell’opzione per la cedolare secca già esercitata.
R. Nelle more dell’adozione del provvedimento di definizione delle modalità di revoca dell’opzione della cedolare secca precedentemente esercitata, l’Ufficio può considerare valida la revoca effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti, o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come schema di richiesta della revoca.
L’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che l’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell’opzione già esercitata, è comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, responsabile solidale del pagamento dell’imposta di registro. Detta comunicazione, peraltro, corrisponde anche a un interesse del locatore perché a decorrere dall’annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.

2. PERIODO TRANSITORIO 2011 - COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – ACCONTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
D. Tenuto conto che l’anno 2011 rappresenta il primo anno di applicazione della “cedolare secca” e che, ai fini della scelta della modalità di tassazione dei redditi derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a contratti già registrati o prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento prevede che il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011, si chiede se sia comunque possibile inviare la comunicazione al conduttore entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.
R. In base all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011 l'opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
Al riguardo, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011 con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 (contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento - cfr. circolare n. 26/E del 2011, par. 8.1.1), la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 (da osservare anche nell’ipotesi in cui il locatore presenti il modello 730).
Rimangono comunque fermi gli altri presupposti di applicazione della cedolare secca e i conseguenti obblighi dichiarativi e di versamento, anche dell’acconto.
Ciò presuppone, in particolare, che per le annualità interessate (che terminano nel 2011 e/o che decorrono dal 2011) il locatore non abbia applicato l’aggiornamento del canone e abbia versato l’acconto se dovuto. Qualora l’aggiornamento del canone sia stato applicato, si ricorda che – per quanto già precisato con circolare n. 26 del 2011 – sulla base della comunicazione di rinuncia il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti.
Per quanto riguarda l’acconto, si ritiene che l'omesso versamento dell'acconto della cedolare secca per l’anno 2011 alle date previste non precluda la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva. Il contribuente interessato può avvalersi a tal fine dell'istituto del ravvedimento c.d. operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli omessi versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine devono essere utilizzati i codici tributo “1992”, denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive", e “8913”, denominato
“Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.
Si ricorda che l'imposta di registro versata non può essere restituita, stante il disposto dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di opzione "non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate".
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto IRPEF 2011, non è altresì preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, qualora il contribuente presenti istanza per la correzione del codice tributo indicando l’importo versato a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a titolo di acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca nel modello UNICO 2012.
La medesima soluzione può essere adottata anche nelle ipotesi in cui l’acconto IRPEF sia stato trattenuto e versato nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo caso, il maggior versamento dell’acconto IRPEF sarà indicato come acconto della cedolare secca nel modello 730/2012.
Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di carente versamento degli acconti. Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare n. 26 del 2011, al par. 8.2, in merito al versamento dell’acconto IRPEF e della cedolare secca per il 2011.
 
3. ACCONTO 2012
D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione del regime della cedolare secca, il provvedimento del 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1, particolari regole per il relativo versamento in acconto. Dato che una situazione analoga a quella del 2011 si può determinare ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima volta la cedolare secca, in quanto il reddito dell’immobile locato è stato precedentemente assoggettato ad IRPEF, si chiede se la citata previsione del provvedimento trovi comunque applicazione solo in riferimento al periodo d’imposta 2011.
R. Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce - tra l’altro - che l’acconto è pari al 95 per cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente. Si ricorda che per effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, la misura dell’acconto per il periodo di imposta 2012 è ridotta dal 95 per cento al 92 per cento dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente (cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 25 novembre 2011). Pertanto, se nell’anno 2011 un contribuente ha assoggettato all’IRPEF il reddito dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 l’opzione per la cedolare secca per le residue annualità di durata del contratto non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012. Ulteriori chiarimenti sul versamento dell’acconto per la cedolare secca a partire dal periodo d’imposta 2012 sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011, cui si rinvia.
 
4. VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE INVIATA NEL 2011
D. Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 aprile 2011 e già registrati a tale data, per i quali l'opzione per l'applicazione della cedolare secca viene esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO 2012. La comunicazione dell’opzione al conduttore è stata già inviata entro il termine di versamento del primo acconto per il 2011 e contiene una formula in cui la stessa si ritiene valida
“fino a revoca”. Il locatore può omettere di inviare una nuova comunicazione al conduttore per le annualità successive (dal 2012 in poi), essendo valida “fino a revoca” la comunicazione già inviata?
R. Non è necessario inviare una nuova comunicazione al conduttore. In base all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del 2011, la preventiva comunicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad esercitare la facoltà di richiedere l’aggiornamento del canone a qualunque titolo costituisce una condizione a cui è subordinata l’efficacia dell’opzione.
Il provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che l’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima (punto 2.1), con facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui questa è stata esercitata (punto 2.2).
Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a revoca, e non deve essere nuovamente comunicata al conduttore.
 
5. TRASFERIMENTO DI IMMOBILE LOCATO
D. Si chiede se in caso di trasferimento mortis causa, donazione o cessione di un fabbricato già locato il nuovo titolare (erede, donatario, acquirente) possa, al momento dell’acquisizione del fabbricato, esercitare l’opzione per la cedolare secca o revocare l’opzione formulata dal precedente proprietario. Qualora la risposta fosse affermativa si chiede di conoscere i tempi e le modalità per l’esercizio dell’opzione o della revoca.
R. È opportuno premettere che la cedolare secca è un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (nonché delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione). L’opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi di un immobile locato cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, infatti, vale la sussistenza del presupposto di applicazione della cedolare secca al momento della registrazione del contratto, della proroga o del versamento dell’imposta per le annualità successive, prima del trasferimento dell’immobile.
Inoltre, il trasferimento mortis causa o per atto tra vivi della proprietà di un immobile locato ad uso abitativo comporta, in linea generale, la successione o il subentro nella titolarità del contratto di locazione senza soluzione dello stesso, dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo.
Non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo contratto, i nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69 entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.
Rimane fermo che il contribuente subentrante può applicare direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi nei casi in cui è consentito:
- per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento;
- per i contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.
 
6. COMPROPRIETARIO NON RISULTANTE DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE
D. Un contribuente, comproprietario di un immobile, ha stipulato solo a proprio nome un contratto di locazione, senza indicare in atti il nominativo dell’altro comproprietario. Quest’ultimo, comunque, ha sempre indicato nel modello di dichiarazione il reddito di fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. Si chiede se il regime della c.d. cedolare secca possa essere applicato da tutti i comproprietari di un immobile, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato solo da alcuni di loro.
R. Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile.
A decorrere dall’anno 2011, l’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha introdotto la possibilità per i possessori di immobili abitativi locati ad uso abitativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni) di optare per l'applicazione della c.d. cedolare secca sugli affitti. Secondo tale regime di tassazione, il canone di locazione di detti immobili può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato, nonché delle imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di locazione.
Ne consegue che anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell’IRPEF, per la cedolare secca.
Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito (cfr. circolare n. 26 del 2011), i comproprietari dovranno esercitare l’opzione utilizzando i modelli previsti. Se l’altro comproprietario ha già esercitato l’opzione, il comproprietario non risultante in atti che intende optare per la cedolare secca dovrà produrre all'Ufficio territorialmente competente il modello 69, selezionando l'opzione per la cedolare secca, allegando documentazione attestante il titolo di comproprietario.
Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti è tenuto, tra l'altro, a comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
 
7. FONDO PATRIMONIALE
D. Un contribuente fa presente di aver costituito, in data 16 marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice civile, destinando allo specifico scopo alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà del coniuge (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte locate.
L’amministrazione dei beni è regolata conformemente all’art. 180 del codice civile. Chiede di conoscere se il coniuge non proprietario possa optare per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale. Il contribuente non possiede i requisiti soggettivi previsti dal comma 1 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario o titolare di alcun diritto reale di godimento sull'immobile locato, conferito a suo tempo nel fondo patrimoniale.
R. Ai sensi dell'art. 167, primo comma, del codice civile ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. In base al successivo art. 168, la proprietà dei beni conferiti spetta ai coniugi, salvo diversa statuizione nell'atto costitutivo (primo comma); i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia (secondo comma);
l'amministrazione dei beni è regolata dalle norme relative alla amministrazione della comunione legale di cui all'art. 180 del c.c. (terzo comma).
Nel caso prospettato, l'amministrazione dei beni è regolata conformemente a quanto previsto dall'art. 180 del c.c., secondo cui l'amministrazione dei beni e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi (primo comma) e il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi (secondo comma).
Generalmente il fondo patrimoniale è considerato un'ipotesi di "patrimonio di destinazione" in quanto è vincolato alla funzione di adempimento e garanzia delle obbligazioni contratte per fronteggiare i bisogni della famiglia che è assicurata da alcune disposizioni che impongono limitazioni e divieti all'alienazione discrezionale dei beni che lo compongono da parte dei coniugi (art. 169 c.c.) e alla espropriabilità da parte dei creditori (art. 170 c.c.).
Per quanto riguarda il profilo dell'imposizione sui redditi, l'art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che "i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt.167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi".
La disposizione in questione, tenendo conto delle particolari regole dettate dal codice civile per la gestione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale e per l'imputazione dei relativi frutti, stabilisce una disciplina specifica di imputazione dei redditi dei beni oggetto del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito sia attribuito ex lege in misura pari ad entrambi i coniugi, indipendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all'originario proprietario, e quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto. Detta disposizione, per il suo carattere generale, è applicabile anche per l'imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo, come nel caso in questione, che altrimenti concorrerebbero quali redditi fondiari, in base all'art. 26 del TUIR, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.
In detto contesto, il regime della c.d. cedolare secca, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, si pone come alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF cui può accedere, su opzione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento che sia locatore di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo per assoggettare a imposizione il relativo canone di locazione.
Stante le particolari disposizioni del codice civile in tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio di imputazione del reddito disposto in via generale dall'art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca rispetto all'IRPEF, risultando assorbente del requisito soggettivo previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 concernente la proprietà dell'immobile. Conseguentemente, si ritiene che il coniuge non proprietario possa optare autonomamente per l'applicazione del regime della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo.
Rimane fermo il rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, oggetto di chiarimenti nella circolare n. 26 del 2011.
 
8. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE - CONTRATTO INFERIORE A 30 GIORNI IN UN ANNO
D. Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su due unità immobiliari appartenenti, rispettivamente, alla categoria catastale A8 e C2 (pertinenza dell'immobile A8) che concede in locazione ad uso abitativo nel periodo estivo (case per vacanze). Gli immobili sono locati congiuntamente per periodi settimanali a soggetti non residenti in Italia. Il periodo di locazione non eccede le tre settimane consecutive con il medesimo locatario. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia obbligatorio inviare una apposita raccomandata a tutti i conduttori con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone.
R. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, istitutivo del regime della cedolare secca, stabilisce al comma 2 che "... La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione". Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno. Con circolare n. 26 del 2011 è stato chiarito che il limite di durata dei trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell'anno con il medesimo locatario. Se la durata della locazione, in tal modo determinata, è inferiore a 30 giorni nell'anno, è previsto l'obbligo della registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5 del TUR e dell'articolo 2-bis della tariffa, parte seconda, allegata allo stesso TUR.
Per tali contratti, per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il reddito. L'opzione esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini dell'imposta di registro nell'ipotesi in cui il contribuente proceda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto.
Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, in base al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
L'obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti del canone può essere escluso nell'ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali contratti di breve durata, per i quali non vige l'obbligo della registrazione in termine fisso, non opera il meccanismo di aggiornamento del canone.
 
9. COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE – CONTRATTI CON CLAUSOLA DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEL CANONE
D. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all’aggiornamento del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario inviare l’apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.
R. Come già specificato, in base al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Con la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.