Tribunale Roma, sez. III lavoro, sentenza 21.06.2012
La Fiat dovra' assumere nella fabbrica di
Pomigliano 145 lavoratori con la tessera della Fiom per riparare alla
discriminazione messa in atto nei loro confronti dall'azienda.
Cosi' ha deciso il Tribunale di Roma, come rende
noto la stessa Fiom, precisando che 19 iscritti al sindacato avranno
anche diritto a 3.000 euro per danno. ''La Fiom - spiega l'avvocato
Elena Poli - ha fatto causa alla Fiat sulla base di una normativa
specifica del 2003 che recepisce direttive europee sulle
discriminazioni.
Alla data della costituzione in giudizio, circa un mese fa, su 2.093 assunti da Fabbrica Italia Pomigliano nessuno risultava iscritto alla Fiom. In base a una simulazione statistica affidata a un professore di Birmingham le possibilita' che cio' accadesse casualmente risultavano meno di una su dieci milioni''. Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, ha agito per conto di tutti i 382 iscritti alla sua organizzazione (nel frattempo il numero e' sceso a 207) e a questa cifra fa riferimento il giudice ordinando all'azienda di assumere 140 lavoratori con la tessera dei metalmeccanici Cgil. ''L'azione antidiscriminatoria - spiega ancora il legale della Fiom - puo' essere promossa dai diretti discriminati e se la discriminazione e' collettiva dall'ente che li rappresenta. Per questo 19 lavoratori hanno deciso di sottoscrivere individualmente la causa e hanno ottenuto i 3.000 euro di risarcimento del danno''.
(fonte: www.altalex.com)
PER LA SENTENZA COMPLETA: http://www.altalex.com/index.php?idnot=57834
Alla data della costituzione in giudizio, circa un mese fa, su 2.093 assunti da Fabbrica Italia Pomigliano nessuno risultava iscritto alla Fiom. In base a una simulazione statistica affidata a un professore di Birmingham le possibilita' che cio' accadesse casualmente risultavano meno di una su dieci milioni''. Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, ha agito per conto di tutti i 382 iscritti alla sua organizzazione (nel frattempo il numero e' sceso a 207) e a questa cifra fa riferimento il giudice ordinando all'azienda di assumere 140 lavoratori con la tessera dei metalmeccanici Cgil. ''L'azione antidiscriminatoria - spiega ancora il legale della Fiom - puo' essere promossa dai diretti discriminati e se la discriminazione e' collettiva dall'ente che li rappresenta. Per questo 19 lavoratori hanno deciso di sottoscrivere individualmente la causa e hanno ottenuto i 3.000 euro di risarcimento del danno''.
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Il ricorso è infondato.
Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), la giurisprudenza di queste SU ha recentemente approfondito il tema dell'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all'articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa (in tal senso cfr. Cass. SU 21 giugno 2010, n. 14893; SU 9 maggio 2011, n. 10065; SU 19 dicembre 2011, n. 27283). In particolare, s'è riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di "discrezionalità", perchè la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi nè della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale - culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni).
Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto.
Siffatta tutela - come correttamente argomenta la sentenza impugnata - è attuata sotto il profilo del vizio d'eccesso di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato.
Nella specie, il giudice ha accertato, per un verso, l'inesistenza dei "gravi errori di grammatica" e, per altro verso, l'assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell'atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell'elaborato. Così operando, il giudice amministrativo s'è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale ed, in particolare, ha legittimamente vagliato la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere.
Nulla, peraltro, il Ministero ricorrente argomenta e contesta (come neppure ha fatto in sede d'appello: cfr. pag. 6 dell'impugnata sentenza) circa il merito dei rilievi sollevati dal giudice amministrativo, limitando piuttosto le proprie doglianze all'affermazione di generali principi di diritto del tutto svincolati dal merito della vicenda.
In conclusione, facendo seguito alla summenzionata giurisprudenza, occorre affermare il principio secondo cui:
Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici (valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione), è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull'elaborato sottoposto a valutazione.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.