giovedì 31 maggio 2012

PENALE: Pausa pranzo senza timbrare. Dipendente pubblico non commette reato

Cassazione penale , sez. V, sentenza 21.05.2012 n° 19299

 La questione sottoposta all'esame della presente pronuncia (se, cioè, integri il reato di falso ideologico in atto pubblico la mancata timbratura, da parte del dipendente pubblico, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro), comporta l'esame e la soluzione di altra, preliminare questione e, cioè, se il cartellino marcatempo (che meccanicamente annota gli orari di ingresso e di uscita dal luogo di lavoro) ed i fogli di presenza (che assolvono ad analoga funzione) dei pubblici dipendenti abbiano o meno natura di atto pubblico.
La prevalente giurisprudenza di legittimità si è al riguardo positivamente orientata, sulla considerazione che tali atti svolgerebbero la loro funzione non solo in riferimento al rapporto di lavoro tra impiegati pubblici e pubblica amministrazione, ma anche in relazione alla organizzazione stessa di quest'ultima, con riflessi sulla sua funzionalità, essendo, perciò, essi "destinati a produrre effetti per la stessa pubblica amministrazione", anche in ordine al "controllo dell'attività e regolarità dell'ufficio"; tali attestazioni, quindi, sarebbero "preordinat(e) ad attestare la certezza dello svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti", non rilevando al riguardo la natura privatistica del rapporto di lavoro tra pubblico dipendente e pubblica amministrazione (Cass. pen., sez. V, n. 5676 del 2005; Cass. pen., sez. V, n. 16503 del 2004; Cass. pen., sez. V, n. 43844 del 2004; Cass. pen., sez. V, n. 42245 del 2004).
L'opposto minoritario indirizzo giurisprudenziale fa leva, in sostanza, sulla considerazione che siffatte attestazioni rilevano "in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione e comunque del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente, e mediatamente, ai fini del regolare svolgimento del servizio" (Cass. pen., sez. V, n. 44689 del 2005).
Posto, difatti, che la condotta di falsificazione ideologica del pubblico ufficiale ipotizzata dall’art. 479 c.p. (come quella materiale di cui all’art. 476 c.p.) deve sostanziarsi in una attività svolta "nell'esercizio delle sue funzioni" pubblicistiche, appare ineludibile distinguere, nell'attività del pubblico impiegato - ed in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche (a seguito della disciplina introdotta con il D.Lgs. 29/1993, modificata dal D.Lgs. 80/1998, ora trasfusa nel D.Lgs. 165/2001) - "gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell'ente pubblico" da quelli "strettamente attinenti alla prestazione" di lavoro, "ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale" (Cass. pen., Sez. V, n. 12789 del 2003). Premesso, invero, che secondo la costante giurisprudenza di Cass. pen., 8151/1976 e la prevalente dottrina, "agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico è più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell'art. 2699 c.c., in quanto comprende non soltanto quei documenti che sono redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica", rimane che - come si esprime autorevole dottrina - "la falsa rappresentazione della realtà che viene documentata deve essere rilevante in relazione alla specifica attività del pubblico ufficiale ... e ciò significa che la falsità deve investire un fatto che, in relazione al concreto esercizio della funzione o attribuzione pubblica, abbia la potenzialità di produrre effetti giuridici".
Deve, allora, convenirsi che, la falsa attestazione della propria presenza in ufficio (cui può essere equiparata la omessa segnalazione della assenza) da parte di un Pubblico ufficiale non configura il delitto di falso ideologico in atti pubblici ex art. 479 c.p..

(fonte: www.altalex.com - Nota di Rocchina Staiano)

mercoledì 30 maggio 2012

IN EVIDENZA: Corso di preparazione all'esame di avvocato 2012.

CORSO ESAME AVVOCATO ON-LINE


Proponiamo un corso in modalità on-line per la preparazione all'esame per l'abilitazione alla pratica forense.


Scopo del corso è l’approfondimento delle più interessanti questioni giurisprudenziali e degli argomenti di maggior rilievo per le prove scritte dell’esame di abilitazione.



Il corso prevederà l'assegnazione di tracce nelle tre diverse materie dell'esame e la correzione e la spiegazione dello svolgimento delle stesse in video conferenza (skype).



Sarà inoltre messo a disposizione del materiale didattico (sentenze) e tracce da svolgere a casa che potranno essere anche discusse tra tutti i partecipanti.

Verranno assegnate 5 tracce ( 2 pareri civile, penale, e 3 atti civile, penale, e amministrativo) ogni 15 giorni, che dovranno essere svolte ed invate al fine della correzione e della discussione.

Il corso avrà inizio a settembre con video lezioni settimanali.

Per la partecipazione ed informazioni contattataci a: corsoavvocato2012@libero.it

NEWS: CONCORSO IN MAGISTRATURA 2012, le tracce assegnate.

Il 23, 24, 25 maggio scorso si sono svolte, come è noto, presso i locali della nuova Fiera di Roma le prove scritte del concorso per magistrato ordinario. 
Le prove scritte hanno avuto oggetto il primo giorno di diritto civile, il secondo giorno il diritto amministrativo, ed infine l'ultimo giorno il diritto penale.
Di seguito si riportano le tracce assegnate.

TRACCIA DI DIRITTO CIVILE

l sindacato del giudice sulla proporzionalità ed equità del contratto con particolare riferimento ai contratti del consumatore ed ai contratti fra imprese.

 

TRACCIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Individuati i casi in cui la p.a. ha l’ obbligo di provvedere, tratti il candidato dei rimedi esperibili e delle conseguenze dell’inadempimento, dei rimedi esperibili, e dell’eventuale risarcimento del danno.

 

TRACCIA DI DIRITTO PENALE

Anticipazione della tutela nei delitti di terrorismo ed eversione.

martedì 29 maggio 2012

AMMINISTRATIVO: Illegittima inerzia della P.A.? Sì a indennizzo per danno lecito da processo.

Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 17.05.2012 n° 2821.

Nel caso di ingiustificata inerzia della PA in ordine ad una domanda di accesso agli atti, alla parte interessata spetterà un indennizzo per danno lecito da processo.
E’ quanto stabilito dalla Sezione Quinta Giurisdizionale,  del Consiglio di Stato, nella sentenza 17 maggio 2012, n. 2821.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la sentenza con cui il Tar, in accoglimento del suo ricorso in materia di accesso agli atti, non si era pronunciato sulla richiesta di condanna del Comune al  pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 26, comma 2, c. p. a.  Occorre puntualizzare che l’Articolo 26, comma II°, C.p.a., ha introdotto nel sistema della giustizia amministrativa un indennizzo per il danno lecito da processo, ovvero il pregiudizio patito dalla parte vittoriosa per l’esistenza e la durata del Giudizio, da liquidarsi in via equitativa.
Nella vicenda de qua, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto sussistente ed illegittima l’inerzia della Pubblica Amministrazione in ordine alla domanda di accesso agli atti dell’interessata, atteso che, la pubblicazione delle delibere all’albo del Comune non incideva sul diritto di accesso dell’interessata, la quale non aveva chiesto la semplice presa visione di documenti, bensì l’estrazione degli stessi.
In effetti, non sussistevano ragioni valide per giustificare la compensazione delle spese tra ricorrente e P. A, diversamente da quanto disposto dal TAR.
Pertanto, merita accoglimento la tesi dell’appellante, relativa alla circostanza che, la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 195 del 2011, è da ritenersi applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo grado, dopo la sua entrata in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c. e L. 69/09), e non anche al caso de quo. Infatti, la fattispecie in oggetto traeva origine da un’ istanza di accesso del maggio 2011 e da un ricorso al TAR deciso con l’impugnata sentenza del 27.10. -16.11.2011, per cui dovrà essere applicato l’art. 26, comma 2, c.p.a., nel testo previgente.
Per tali ragioni, “l’indennizzo per danno lecito da processo” ex art. 26, comma 2, c. p. a., dovrà essere calcolato secondo il criterio della “percentuale sulle spese di lite” (Cons. St. , V, sent. n. 3083/11), tenendo anche presente la natura del giudizio.
In conclusione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso in appello e, per l'effetto, condannato il Comune appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.



Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 17 maggio 2012, n. 2821
N. 02821/2012REG.PROV.COLL.
N. 00602/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 602 del 2012, proposto da
Rosa C., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi D'Andrea e Rita Santarpia, con domicilio eletto presso la Segreteria della quinta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Comune di Nocera Superiore, n. c. ;
nei confronti di
Consorzio Urbania "Vivere La Città";
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 1839/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI NUOVE "STRISCE BLU" IN ZONE LIMITROFE AD ATTIVITA' COMMERCIALE (REGOLAMENTO DELLE SPESE E INDENNIZZO EX ART. 26, COMMA II, C.P.A.) ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 27 marzo 2012 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Luigi D'Andrea e Rita Santarpia;

FATTO e DIRITTO
premesso in fatto e considerato in diritto che:
1.- l’appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe nella parte in cui il TAR, accogliendo il ricorso in materia di accesso proposto dalla C., ha stabilito che “le spese del giudizio possono dichiararsi irripetibili attesi giusti motivi consistenti nel fatto che si tratta di documenti comunque oggetto di affissione nell’albo comunale”, anziché condannare il Comune al pagamento delle spese di lite, “da corrispondersi ai difensori a titolo di rivalsa ex art. 93 c. p. c. “; e nella parte in cui il Giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta della ricorrente di condanna del Comune a pagare “l’indennizzo del previgente art. 26, comma 2, c. p. a., da quantificarsi in via equitativa, a favore della ricorrente C. Rosa”;
il Comune di Nocera Superiore, benché ritualmente intimato, non si è costituito;
2.-l’appello è fondato a va accolto per le ragioni ed entro i limiti che saranno precisati appresso;
2.1.- quanto alla richiesta di condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, premesso che è pacifica la possibilità di una condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente, benché non costituita in giudizio, dall’esame dell’atto di appello e degli atti e documenti di causa nel loro complesso emerge la erroneità e illogicità della decisione del TAR sulla sussistenza dei giusti motivi di cui all’art. 92, comma 2, c. p. c. (“recte”, sull’esistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza) che autorizzano il giudice a compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero; decisione motivata sull'assunto che si tratta di documenti comunque oggetto di affissione all'albo comunale;
la fondatezza dell’appello sul punto discende dalle considerazioni che seguono:
la pubblicazione delle delibere all’albo del Comune non incide sull’istituto dell’accesso, dato che essa concerne in via diretta l’efficacia dell’atto e non le esigenze di trasparenza e di partecipazione al procedimento;
la ricorrente non ha chiesto la semplice presa visione ma l’estrazione di documenti per sottoporli al TAR nel giudizio instaurato contro la delibera sulle strisce blu e, pertanto, l’eventuale pubblicità data a questi atti non assume un rilievo decisivo;
acquista invece importanza determinante ai fini del regolamento delle spese la constatazione che la missiva del Consorzio Urbania, oggetto della istanza di accesso del 6.5.2011, non risulta essere stata pubblicata all’albo pretorio del Comune. Ugualmente, non risulta essere stato pubblicato il contratto 9.3.2010, stipulato tra Comune e Consorzio Urbania, di affidamento del servizio di parcheggio a pagamento, oggetto, anch’esso, della istanza di accesso;
la soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado è stata piena;
non si rilevano contrasti giurisprudenziali in ordine alla questione relativa all’accessibilità ai documenti richiesti;
tutto ciò depone nel senso della insussistenza delle eccezionali ragioni previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dall'articolo 45, comma 11, della l. n. 69 del 2009, idonee a giustificare la compensazione delle spese tra ricorrente e P. A. (in disparte la irrituale dichiarazione, contenuta nella sentenza impugnata, di irripetibilità delle spese), con la conseguenza che, diversamente da quanto statuito dal TAR, il Comune dovrà essere condannato alla rifusione, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che vanno liquidate, tenendo conto della nota spese prodotta, della natura e del valore della controversia e della importanza e del numero delle questioni trattate, nella misura di € 3.500,00, compreso il rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA (cfr. dispositivo; conf., su fattispecie, per certi versi, analoga, Cons. St., sez. V, sent. n. 4399 del 2011);
2.2.- circa la richiesta di condanna della p.a. al pagamento dell'indennizzo stabilito dal “previgente” art. 26, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui “il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati”, la richiesta è fondata va accolta.
In primo luogo, la disposizione di cui all’art. 26, comma 2, cod proc. amm., nuovo testo, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del d. lgs. n. 195 del 2011, secondo cui “il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio…”, è da ritenersi applicabile soltanto ai giudizi introdotti, in primo grado, dopo la sua entrata in vigore (arg. ex art. 92, comma 2, c. p. c. e l. 69/09), cosicché nella vicenda in esame, che trae origine da una istanza di accesso del maggio 2011 e da un ricorso al TAR -proposto contro il diniego tacito formatosi nel giugno del 2011 e- deciso con l’impugnata sentenza del 27.10. -16.11.2011, trova applicazione, come affermato dall’appellante, l’art. 26, comma 2, c. p. a., nel testo previgente.
In secondo luogo, nella vicenda il Comune ha, dapprima, opposto una ingiustificata inerzia a fronte della istanza di accesso da parte della odierna appellante, salvo depositare, il 16.6.2011, vale a dire in prossimità della camera di consiglio per le misure cautelari davanti al TAR nell’àmbito del ricorso n. RG 843/11 contro la DGC n. 31/11, solo una parte dei documenti richiesti.
Circa il “quantum”, l’ “indennizzo per danno lecito da processo” (così la sezione, con la sentenza n. 3083 del 2011, p. 8.3.) ex art. 26, comma 2, c. p. a. può essere determinato secondo il criterio della “percentuale sulle spese di lite” (cfr. Cons. St., V, sent. n. 3083/11 cit., p. 8.4.), tenendo anche conto della natura del giudizio, nella misura di € 2.000,00.
Il pagamento delle spese sarà eseguito a favore del difensore dell’appellante, avv. Luigi D’Andrea, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c. p. c.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna il Comune di Nocera Superiore alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nella complessiva misura di € 3.500,00, comprensiva del rimborso delle spese generali, oltre a IVA e a CPA;
-condanna il Comune medesimo a pagare, a favore dell’appellante, la somma di € 2.000,00, a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 26, comma 2, cod. proc. amm. ;
-dispone altresì che le spese di lite siano distratte a favore del difensore dell’appellante, avv. Luigi D’Andrea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


 (fonte: www.altalex.com)

CIRCOLAZIONE STRADALE: Multa illegittima se fatta da vigili in borghese.

Tribunale Camerino, sentenza 13.04.2012.

La fattispecie posta all’esame del Tribunale di Camerino concerne la questione della legittimità di un provvedimento sanzionatorio per violazione al Codice della Strada elevato da un agente di Polizia Municipale in abiti civili e fuori servizio.
Sulla scorta di quanto già affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5771/2008, il giudice conclude che “a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio”.
Da ciò si radica l’illegittimità della contestazione nel caso di specie.
Il Tribunale si pronuncia nel senso della illegittimità del provvedimento sanzionatorio, facendo propria la trama motivazionale elaborata dalla sopracitata decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. II, 3 marzo 2008, n. 5771). In quell’occasione i giudici di Piazza Cavour avevano stabilito che “in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della Polizia Municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla Polizia Municipale sono altresì attribuite, in virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria”.
Orbene, argomentava la Corte, giacchè l’art. 57 c.p.p. comma 2 lett. b) dispone che le guardie delle province e dei comuni sono da considerarsi agenti di polizia giudiziaria limitatamente al tempo in cui sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, l’accertamento di una violazione effettuato da un agente di Polizia Municipale al di fuori del servizio è da ritenersi illegittimo.
In altre parole, l’assunto della Suprema Corte, condiviso dalla decisione in commento, è il seguente: l’art. 13 della Legge 689/1981 attribuisce agli organi di polizia giudiziaria il potere di accertare tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, tra le quali rientrano le violazioni in materia di circolazione stradale. Orbene, gli agenti ed ufficiali di Polizia Municipale, rivestono, sì, la qualifica di organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) Legge 65/1986., ma con le limitazioni previste dall’art. 57 c.p.p.: essi cioè, sono agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio comunale di competenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Ne deriva che l’accertamento di una violazione al Codice della Strada compiuto da un agente di polizia municipale al di fuori del tempo del servizio è illegittimo.

(fonte: www.altalex.com)

lunedì 28 maggio 2012

NEWS: IMU: guida pratica.



OGGETTO DELL’IMU
L’IMU colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei:
fabbricati in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale;
aree fabbricabili;
terreni in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.


CHI DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI
I soggetti passivi sono :
il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
l’ex coniuge affidatario della casa coniugale;
il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

LA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
Per tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.


RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE
per i fabbricati di interesse storico o artistico
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.


FABBRICATI GRUPPO D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per l’anno 2012, il decreto è stato emanato il 5 aprile 2012.



L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
L’abitazione principale consiste in:
una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle accatastate nelle categorie:
C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;
C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
C/7: tettoie.

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.

LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE

Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.


L’ALIQUOTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE

L’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a 0,4%;
I comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;
Detta aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un massimo di 0,6%


ESTENSIONE DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE
Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche:
alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da:
anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero

o sanitario;
cittadini italiani residenti all’estero


LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2).
Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

ALTRI CASI DI DETRAZIONE
La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
La detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
La maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può risultare superiore a € 600.


CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE
Il diritto alla maggiorazione spetta:
fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:
il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi;
la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.


L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.


ESEMPIO DI CALCOLO DELL’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PROPRIETARIO UNICO CON DUE FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI
Rendita catastale dell’abitazione = € 750

Rendita catastale x 168*= € 126.000 (base imponibile)
Aliquota di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze = 0,4 %
126.000 x 0,4 % = € 504 (IMU annua lorda)
Detrazione per abitazione principale = € 200
Maggiorazione per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100
Rendita catastale della pertinenza (C/2 oppure C/6 oppure C/7) = € 60

Rendita catastale x 168*= € 10.080 (base imponibile)
10.080 x 0,4% = € 40,32 (IMU annua lorda)
  • Per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 (1,05 x 160) che comprende la rivalutazione della rendita del 5%.


IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
Il versamento dell’IMU è effettuato in tre rate:
la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;


IL VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:
la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata;


IPOTESI DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 504 x 33,3 % = € 167,83 +
IMU pertinenza € 40,32 x 33,3 % = € 13,43
IMU lorda € 181,26 –
Detrazione € 200 x 33,3 % = € 66,6 –
Maggiorazione € 100 x 33,3 % = € 33,3 =
IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 81,36 con arrotondamento € 81,00
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento € 100.


IPOTESI DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
2^ Rata entro il 17 settembre
IMU netta da pagare = € 81,36
con arrotondamento € 81,00
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = € 99,9 con arrotondamento € 100.


IPOTESI DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
3^ Rata entro il 17 dicembre
Se le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate già versate.
Se, invece, il comune, a settembre, delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre sarà così determinata:
126.000 (base imponibile abitazione) x 0,5% = € 630 (imposta annua lorda abitazione)
10.080 (base imponibile pertinenza) x 0,5% = € 50,4 (imposta annua lorda pertinenza)
IMU lorda € 680,4 –
Detrazione annua € 200 –
Maggiorazione € 100 =
IMU ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 –
IMU pagata in acconto = € 81+ € 81 = € 162 =
IMU netta da pagare entro il 17 dicembre € 218,40 con arrotondamento € 218
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200+ € 100 = € 300 – 200 (detrazione utilizzata in acconto) = € 100.


IPOTESI DEL PAGAMENTO IN 2 RATE
1^ Rata entro il 18 giugno
IMU abitazione principale € 504 x 50% = € 252 +
IMU pertinenza € 40,32 x 50 % = € 20,16 =
IMU lorda € 272,16 –
Detrazione € 200 x 50 % € 100 _
Maggiorazione € 100 x 50 % = € 50 =
IMU netta da pagare entro il 18 giugno € 122,16 con arrotondamento € 122,00
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = € 150


IPOTESI DEL PAGAMENTO IN 2 RATE
2^ Rata entro il 17 dicembre
L’importo del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non subiscono modificazioni.
Se, invece, il comune a settembre delibera un’aliquota pari a 0,5%, l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre, sarà così determinata:
IMU abitazione principale € 630 +
IMU pertinenza € 50,4 =
IMU lorda € 680,40 –
Detrazione € 200 –
Maggiorazione € 100 =
IMU ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 –
IMU pagata in acconto € 122 =
IMU netta da pagare entro il 17 dicembre € 258,40 con arrotondamento € 258
(codice tributo per F-24: 3912)
Il contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200 + € 100 = € 300 – 150 (detrazione utilizzata in acconto) = € 150.


domenica 27 maggio 2012

NEWS: CALCOLO IMU e stampa del modello F24.

 




Il "Calcolo IMU" è uno strumento veloce e di facile utilizzo per calcolare l'imposta IMU di uno o più immobili situati anche in Comuni diversi, e per la compilazione, generazione e stampa online del nuovo Modello F24 rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle rate previste (2 o 3 rate per la prima casa, 2 rate per gli altri immobili) con i nuovi codici tributo per l'IMU.
Per il calcolo dell'IMU e la stampa del modello F24 vai qui:
http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu_11.php

venerdì 25 maggio 2012

SEPARAZIONE: Mantenimento: lui ha una busta paga da 1.000 euro ma dovrà pagarne 1.100 alla ex Tratto da: Mantenimento: lui ha una busta paga da 1.000 euro ma dovrà pagarne 1.100 alla ex moglie.

E' sempre più difficile comprendere quali siano i criteri adottati dai diversi Tribunali italiani per determinare la misura del mantenimento in caso di separazione. In mancanza di tabelle di legge risulta evidente che la decisione non potrà che essere presa caso per caso. Accade sempre più spesso però di avere a che fare con situazioni limite come quella che ha coinvolto un padre separato che, pur avendo depositato la documentazione fiscale attestante un suo reddito mensile di circa 1.000 euro (questa la sua busta paga), si è visto condannare al pagamento di un assegno di mantenimento di 1.100 Euro mensili in favore della ex moglie (oltretutto titolare di reddito autonomo) e della figlia minorenne. La decisione è del Tribunale di Ascoli Piceno (sentenza n. 312/12) che nella parte motiva del provvedimento ha preso in considerazione la situazione patrimoniale della coppia in costanza di matrimonio. Nella fattispecie la ex moglie ha documentato un reddito mensile di 456 euro mentre il marito ha documentato un reddito mensile di 1.000 euro. Secondo il Tribunale però la donna data l'età non può avere prospettive di miglioramento della sua situazione occupazionale, mentre il reddito documentato dal marito non sarebbe credibile dato il tenore di vita che la coppia avrebbe avuto in passato. In sostanza secondo quanto si legge in sentenza, è necessario che il marito garantisca un assegno alla ex moglie che le consenta di far fronte alle proprie difficoltà economiche per garantirle uno stato di vita paragonabile alle condizioni ante separazione quando il menage coniugale le assicurava una situazione di vita serena e di buon livello medio. Insomma il Tribunale ha presunto che se la coppia ha avuto in passato un tenore di vita più elevato, rispetto a quanto documentato da entrambi, verosimilmente è il marito ad avere un reddito maggiore rispetto a quanto indicato in busta paga. I modelli unici prodotti dal marito, secondo il Tribunale, non sarebbero idonei a dimostrare le reali risorse patrimoniali ed economiche della coppia e pertanto, tenendo conto della qualità di vita pregressa si devono ipotizzare capacità patrimoniali maggiori. Di qui la decisione di fissare il mantenimento nella complessiva  somma di 1100 Euro. 
La sentenza in esame dimostra, come detto, che non esiste una proporzionalità tra il reddito dichiarato e l'assegno di mantenimento dovuto, ed infatti, i giudici, sempre più spesso e senza logica alcuna prevedono condanne del genere basate, per lo più, su semplici presunzioni e mai confortate da dati reali.

(Fonte: StudioCataldi.it)

mercoledì 23 maggio 2012

NEWS: Contributo unificato: aumenta per il fallimento, cala per i decreti ingiuntivi.

Circolare Ministero Giustizia 11.05.2012 n° 10 
 
 Il contributo unificato sui decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego è ridotto della metà. E' quanto chiarisce la Circolare 11 maggio 2012, n. 11 con la quale il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall'articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e dall'articolo 28, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Il provvedimento spiega inoltre che nel caso del fallimento lo stesso contributo aumenta del 50%.
Il contributo unificato è dovuto nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro.
Non è invece dovuto per i procedimenti relativi a:
  • esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro;
  • recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari;
  • concordato preventivo;
  • liquidazione coatta amministrativa.
Per tutti i procedimenti di cui all'articolo 9,comma 1-bis, DPR 115/2002 non è dovuto l’anticipo forfettizzato di 8 euro stante l'espressa previsione normativa dell'articolo 30 del Testo unico sulle spese di giustizia.

Testo completo della circolare:

http://www.ordineavvocatinola.it/wp-content/uploads/2012/05/Circolare-Ministero-Giustizia-n.10-2012.pdf


(fonte: altalex.com)

CIRCOLAZIONE STRADALE: GdP di Napoli ''aggira'' la mediazione obbligatoria.


L'interessante sentenza 23 marzo 2012 del GdP di Napoli aggira il problema della mediazione obbligatoria per quanto riguarda le cause rientranti nella competenza del Giudice di Pace.

Giudice di Pace Napoli, sez. II, sentenza 23.03.2012.
 
Nella causa in questione, la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio di cui al D.Lgs. 28/2010, trattandosi di controversia concernente il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli.
Il GdP di Napoli rigetta l'eccezione, sostenendo che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa, in virtù dell'art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non contenziosa ai sensi dell'art. 322 c.p.c.
Per cui, non avendo il D.Lgs. 28/2010 previsto alcuna abrogazione delle suddette norme del codice di procedura civile, "nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art. 11 al 322 c.p.c.".
"Una diversa interpretazione", continua il giudice, "non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità".

Quindi, il Gdp di Napoli ha statuito che, nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile, in base ai quali nell'ambito del rito dinanzi al GdP sono già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie.
Il giudice aggiunge, inoltre, che comunque il mancato esperimento del tentativo di mediazione non comporta affatto l'improcedibilità della domanda, quanto piuttosto obbliga il giudice ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la proposizione dell'istante con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto (cioè 4 mesi dalla scadenza dei 15 giorni).
La sentenza, ben argomentata, presenta un vizio di fondo, in quanto dinanzi ad una eccezione di parte avrebbe dovuto applicare correttamente la disciplina legislativa, nel senso di riaffermare la obbligatorietà del tentativo di mediazione dinanzi ad uno degli organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia, adottando i provvedimenti di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 e disponendo il rinvio della udienza, anziché procedere oltre nell’esame del merito.
Il non averlo fatto getta un’ombra sulla sentenza del GdP di Napoli, che significa di fatto la sostanziale abrogazione della mediazione obbligatoria, e sulla iniziativa di matrice forense volta a riportare dinanzi al Giudice di Pace la conciliazione nella materia delle controversie concernenti le controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli (e natanti), che trae spunto dalla pronuncia che si annota.

(fonte: www.altalex.com / www.altamediazione.it)

AMMINISTRATIVO: Ente locale incarica il legale? Non occorre la gara.

Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 11.05.2012 n° 2730 
 
Gli Enti locali possono conferire al professionista un incarico di patrocinio legale senza ricorrere alla procedura concorsuale, in quanto il suddetto mandato non rientra nella categoria di contratto di appalto di servizi legali, trattandosi di un autonomo contratto d’opera intellettuale.
E’ quanto disposto dalla Sezione V , Consiglio di Stato, nella sentenza 13 aprile - 11 maggio 2012, n. 2730.
Nel caso de quo, un avvocato aveva presentato ricorso avverso il provvedimento con cui la Provincia di Frosinone aveva affidato un incarico legale a due avvocati, senza ricorrere previamente alla procedura comparativa prevista per il conferimento degli incarichi esterni.
I Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato gli atti impugnati.
Avverso tale decisione, la Provincia di Frosinone ha proposto appello, accolto dal Consiglio di Stato.
Il Tribunale di primo grado aveva aderito all’orientamento secondo cui sia l’attività di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo sia il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale sarebbero annoverabili nell’unica ed omnicomprensiva nozione di “servizi legali” di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli appalti.
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, sposando le argomentazioni dell’appellante, ha ritenuto che la tesi sostenuta dal Tribunale non avesse considerato la rilevante differenza ontologica tra l’ espletamento del singolo incarico di patrocinio legale, e l’attività di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata. In particolare, a differenza dell’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, il conferimento dell’incarico episodico, non rientra nella fattispecie di appalto di servizi legali, ma costituisca un mero contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina del codice, in materia di procedure di evidenza pubblica.
Tutto ciò si uniforma a quanto disposto dalla normativa comunitarie ( direttiva 2004/18/CE; direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), secondo cui “la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto quando si fondi su contratti d'appalto; nel caso in cui la prestazione del servizio si fondi su altra base, quali leggi o regolamenti ovvero contratti di lavoro, detta prestazione esula dal campo d'applicazione della presente direttiva”(direttiva 1992/50/CE, trasfusa nel citato D.Lgs. n. 157/1995).
Il contratto di appalto è caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della complessità rispetto al contratto di conferimento dell’incarico legale, che si delinea come contratto d’opera intellettuale, species del genus contratto di lavoro autonomo, e come tale, non rientra nella nozione di contratto di appalto. Pertanto, perché l’incarico legale sia assimilabile alla categoria dell’appalto, occorre sia presente un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla prestazione di patrocinio legale.
Nel caso in esame, l’incarico legale conferito al professionista, consisteva in una singola prestazione di lavoro autonomo, per un periodo di tempo limitato e dietro pagamento di un corrispettivo determinato, per cui in accoglimento dell’appello proposto dall’Ente locale ricorrente, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione delle norme di tema di appalti di servizi.

(fonte: www.altalex.com)