OGGETTO
DELL’IMU
L’IMU
colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione
principale e le pertinenze della stessa.
L’imposta,
quindi, è dovuta per il possesso dei:
•
fabbricati
in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia
strumentale;
•
aree
fabbricabili;
•
terreni
in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti.
CHI
DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI
I
soggetti passivi sono :
•
il
proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi
uso destinati;
•
il
titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi;
•
l’ex
coniuge affidatario della casa coniugale;
•
il
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria.
LA
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
Per
tali fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:
la
rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata
per:
•
160
per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale
A/10;
•
140
per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie
catastali C/3, C/4 e C/5;
•
80
per
i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
•
60
per
i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale
moltiplicatore è elevato a 65
a
decorrere dal 1° gennaio 2013;
•
55
per
i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
RIDUZIONE
DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE
•
per
i fabbricati di interesse storico o artistico
•
per
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
FABBRICATI
GRUPPO D
•
Per
i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati la base imponibile è determinata applicando al valore
contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Per
l’anno 2012, il decreto è stato emanato il 5 aprile 2012.
L’ABITAZIONE
PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
L’abitazione
principale consiste in:
•una
sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
•nella
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.
LE
PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Per
pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente
quelle accatastate nelle categorie:
•C/2:
magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite
all’unità immobiliare abitativa;
•C/6:
stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
•C/7:
tettoie.
Il
contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione
principale soltanto un’unità immobiliare per ciascuna categoria
catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna
ad una categoria catastale diversa.
LE
PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE
Se
la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono
accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente
può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo
per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.
L’ALIQUOTA
PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
•
L’aliquota
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari a
0,4%;
•
I
comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali;
•
Detta
aliquota potrà, pertanto, oscillare da un minimo di 0,2% ad un
massimo di 0,6%
ESTENSIONE
DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE
Le
aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
si applicano anche:
alla
casa coniugale assegnata all’ex coniuge;
e,
se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione
non locata posseduta da:
•
anziani
o disabili che risiedono in istituti di ricovero
o
sanitario;
•
cittadini
italiani residenti all’estero
LA
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE
•Per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze è
riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari
a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione;
•se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione
stessa si verifica.
Ad
esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi
risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta
la detrazione di € 100 (€ 200/2).
Se,
invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi
risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta
la detrazione di € 50 (€ 200/4).
ALTRI
CASI DI DETRAZIONE
•
La
sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze si applica altresì a:
le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) o altrimenti denominati.
LA
MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE
•La
detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori
abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.
•La
maggiorazione non può superare € 400 e, pertanto, l’importo
complessivo della detrazione (€ 200) e della maggiorazione non può
risultare superiore a € 600.
CALCOLO
DELLA MAGGIORAZIONE
Il
diritto alla maggiorazione spetta:
•fino
al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio
dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
•per
potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione,
occorre che:
il
compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del
mese in poi;
la
nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.
L’ABITAZIONE
PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
Se
i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo
familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza
anagrafica dei rispettivi componenti.
ESEMPIO
DI CALCOLO DELL’IMU PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE PROPRIETARIO
UNICO CON DUE FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 26 ANNI
•Rendita
catastale dell’abitazione =
€ 750
Rendita
catastale x 168*= € 126.000 (base imponibile)
Aliquota
di base relativa all’abitazione principale e alle sue pertinenze =
0,4 %
€
126.000
x 0,4 % = €
504 (IMU annua lorda)
Detrazione
per abitazione principale = € 200
Maggiorazione
per figli = € 50 x 2 (figli) = € 100
•Rendita
catastale della pertinenza (C/2
oppure C/6 oppure C/7) = € 60
Rendita
catastale x 168*= € 10.080 (base imponibile)
€
10.080
x 0,4% = €
40,32 (IMU annua lorda)
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
E PER LE RELATIVE PERTINENZE
Il
versamento dell’IMU è effettuato in tre rate:
•
la
prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo
dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la
detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il
17 settembre;
•
la
terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle
precedenti rate;
IL
VERSAMENTO DELL’IMU PER L’ANNO 2012 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
E PER LE RELATIVE PERTINENZE
In
alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU
in due rate:
•
la
prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo
ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
•
la
seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta
complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla
prima rata;
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
1^
Rata entro il 18 giugno
IMU
abitazione principale € 504 x 33,3 % = € 167,83 +
IMU
pertinenza € 40,32 x 33,3 % = € 13,43
IMU
lorda € 181,26 –
Detrazione
€ 200 x 33,3 % = € 66,6 –
Maggiorazione
€ 100 x 33,3 % = € 33,3 =
IMU
netta da pagare entro il 18 giugno € 81,36 con
arrotondamento €
81,00
(codice
tributo per F-24: 3912)
Il
contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la
detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = €
99,9 con arrotondamento
€ 100.
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
2^
Rata entro il 17 settembre
IMU
netta da pagare = € 81,36
con
arrotondamento €
81,00
(codice
tributo per F-24: 3912)
Il
contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la
detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 66,6 + € 33,3 = €
99,9 con arrotondamento
€ 100.
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 3 RATE
3^
Rata entro il 17 dicembre
Se
le aliquote non subiscono modificazioni il saldo è pari alla
differenza tra l’IMU totale dovuta e la somma delle prime due rate
già versate.
Se,
invece, il comune, a settembre, delibera un’aliquota pari a 0,5%,
l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre sarà così
determinata:
€
126.000
(base imponibile abitazione) x 0,5% = € 630 (imposta annua lorda
abitazione)
€
10.080
(base imponibile pertinenza) x 0,5% = € 50,4 (imposta annua lorda
pertinenza)
IMU
lorda € 680,4 –
Detrazione
annua € 200 –
Maggiorazione
€ 100 =
IMU
ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 –
IMU
pagata in acconto = € 81+ € 81 = € 162 =
IMU
netta da pagare entro il 17 dicembre € 218,40 con
arrotondamento €
218
(codice
tributo per F-24: 3912)
Il
contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la
detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200+ € 100 = €
300 – 200 (detrazione utilizzata in acconto) = €
100.
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 2 RATE
1^
Rata entro il 18 giugno
IMU
abitazione principale € 504 x 50% = € 252 +
IMU
pertinenza € 40,32 x 50 % = € 20,16 =
IMU
lorda € 272,16 –
Detrazione
€ 200 x 50 % € 100 _
Maggiorazione
€ 100 x 50 % = € 50 =
IMU
netta da pagare entro il 18 giugno € 122,16 con
arrotondamento €
122,00
(codice
tributo per F-24: 3912)
Il
contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la
detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 100 + € 50 = €
150
IPOTESI
DEL PAGAMENTO IN 2 RATE
2^
Rata entro il 17 dicembre
L’importo
del saldo è uguale a quello della prima rata se le aliquote non
subiscono modificazioni.
Se,
invece, il comune a settembre delibera un’aliquota pari a 0,5%,
l’IMU da versare a saldo entro il 17 dicembre, sarà così
determinata:
IMU
abitazione principale € 630 +
IMU
pertinenza € 50,4 =
IMU
lorda € 680,40 –
Detrazione
€ 200 –
Maggiorazione
€ 100 =
IMU
ricalcolata in base alla nuova aliquota € 380,4 –
IMU
pagata in acconto € 122 =
IMU
netta da pagare entro il 17 dicembre € 258,40 con
arrotondamento €
258
(codice
tributo per F-24: 3912)
Il
contribuente deve indicare nell’apposito rigo dell’F-24 la
detrazione, compresa la maggiorazione, pari a € 200 + € 100 = €
300 – 150 (detrazione utilizzata in acconto) = €
150.